domenica 3 luglio 2011

Art.1920 Codice Civile

Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).

Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.

(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.

Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com

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