Cassazione Civile II, sentenza 6351 del 23-03-2006
Successioni e donazioni - Donazioni indirette - Assicurazione sulla vita
Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
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Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi.
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