L'Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità e sulla deducibilità del trattamento di fine mandato (T.F.M.) per gli Amministratori di Società a condizione che il trattamento sia stato deliberato dall'Assemblea dei Soci e risulti da atto avente data certa antecedente all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo).
La sentenza 24957 del 10/12/2010 della Corte di Cassazione, sembra mettere finalmente la parola "fine" alla vicenda che aveva visto, nel corso dell'ultimo decennio, un susseguirsi di interpretazioni di varia natura e che, di fatto, permettevano all'Amministrazione Finanziaria di mettere in discussione sia l'entità dei compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, che la deducibilità degli stessi ai fini del reddito di impresa.
Il trattamento di fine mandato è un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci. Può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio.
Il TFM è applicabile agli amministratori di società, ai procuratori, ai consiglieri e, più in generale, a tutti i collaboratori legati all'azienda da un contratto di collaborazione a progetto.
Le forme societarie cui si può applicare sono:
- società di persone (S.n.c. e S.a.s);
- società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- associazioni professionali con particolari caratteristiche;
- enti pubblici o privati;
- qualsiasi soggetto giuridico che stipuli contratti di collaborazione a progetto.
Se il diritto all'indennità risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo):
- la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (è indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l'indennità al netto della ritenuta d'acconto del 20% (circolare 37/E 6/7/01) da versare all'Erario con cod.1040;
- l'indennità incassata dall'amministratore è soggetta a tassazione separata (art.17c del Tuir). L'Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell'imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente alla fine del mandato ovvero, se più favorevole all'amministratore, l'aliquota dell'anno di pagamento.
In mancanza della data certa le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate. L'indennità concorrerebbe integralmente alla formazione del reddito dell'amministratore e sarebbe soggetta a tassazione ordinaria secondo lo stesso trattamento del compenso ricorrente.
Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, si potrebbe alternativamente ottenere con:
a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
b) estratto notarile del libro delle deliberazioni dell'assemblea;
c) autenticazione notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
d) notifica rituale del verbale di delibera all'amministratore stesso;
e) registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
f) invio all'amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.
La società può decidere di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione caso vita, o caso vita + morte, che offre i seguenti vantaggi:
- salvaguarda l'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità (costituzione certa della provvista di fondi necessari alla liquidazione dell'amministratore);
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili (art.1923 c.c.)
Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l'amministratore. In questo secondo caso la plusvalenza maturata durante l'accantonamento è percepita dall'amministratore e non concorrendo alla formazione del suo reddito imponibile è tassata unicamente al 12,5%.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
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