lunedì 4 luglio 2011

Art.1923 Codice Civile

Dispositivo dell'art. 1923 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; l.f. 6 ss.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555] (1).

Note
(1) La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Il legislatore infatti stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare. La legge però considera il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto.

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