Prendere consapevolezza che moriamo ogni giorno significa riappropriarsi del proprio tempo, ovvero la più alta forma di libertà a cui ognuno di noi possa aspirare. Questa è la tua vita e sta finendo un minuto alla volta.
"Niente ci appartiene, Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile: chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono tanto sciocchi che se ottengono beni insignificanti, di nessun valore e in ogni caso compensabili, accettano che vengano loro messi in conto e, invece, nessuno pensa di dover niente per il tempo che ha ricevuto, quando è proprio l’unica cosa che neppure una persona riconoscente può restituire" (lettera di Seneca a Lucilio)
Ad maiora
tuareg.zero@gmail.com
lunedì 7 settembre 2015
martedì 1 settembre 2015
Trattamento di Fine Mandato (TFM)
modificato martedì 1 settembre 2015
Il Trattamento di Fine Mandato o Indennità di Cessazione Carica (TFM) è un dispositivo fiscale che consente di creare un accantonamento finanziario interamente deducibile per l'azienda a beneficio dell'amministratore e dei soci operativi (in generale, quindi, a beneficio di tutti gli imprenditori che rivestono una qualche carica operativa all'interno dell'azienda).
E' riservato a società di persone e di capitali, quindi spa, srl, sas, snc, studi associati e tutti coloro che hanno un contratto di collaborazione a tempo determinato ma non è consentito alle ditte indivduali (amici professionisti, se vi interessa il TFM costituite uno studio associato e siete a cavallo).
Conviene all'azienda perchè è interamente deducibile in fase di accantonamento.
Conviene al lavoratore perchè non è tassabile durante il periodo previsto per l'accantonamento e sarà soggetto a tassazione separata al percepimento fino alla cifra di 1 milione di euro e a tassazione ordinaria per la parte eccedente 1 milione di euro (a condizione che rispetti il criterio della data certa).
Ne consegue che la tassazione sul TFM sarà minore rispetto a quella ordinaria.
E' preferibile utilizzare allo scopo una polizza assicurativa per garantire impignorabilità e insequestrabilità della somma accantonata ed anche per essere certi che al momento del percepimento i soldi ci saranno ancora tutti.
Con l'utilizzo di una polizza assicurativa a gestione separata si ottiene, inoltre, un rendimento certo che va ad aumentare il capitale finale.
Dall'Huffington Post di mercoledì 9 ottobre 2013:
Nella bozza di decreto per la correzione dei conti che dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri, la manovrina per riportare il rapporto deficit/pil sotto il 3% e rifinanziare la cassa integrazione in deroga, il governo prevede di recuperare le risorse necessarie non solo dai tagli di spesa annunciati, ma anche dall'aumento delle accise sulla benzina e degli acconti Ires e Irap.
Si tratta a tutti gli effetti delle stesse coperture individuate per il decreto che avrebbe dovuto bloccare l'aumento dell'Iva. Decreto poi dimenticato dopo l'accelerazione della crisi di governo che ha quindi fatto scattare l'aumento dell'imposta.
L'acconto Ires sale dal 101 al al 103%, con effetti anche sull'anticipo Irap a cui la stessa imposta è collegata. In pratica, per le imprese, che per legge sono tenute a pagare l'imposta, si tradurrà nell'ennesimo onere aggiuntivo: più tasse. Trattandosi dell'acconto che si paga a novembre, relativo alle imposte dell'anno successivo, la beffa è doppia. Perché non solo significa pagare a novembre la totalità di quanto si presume si debba versare l'anno successivo (tasso a novembre quello che lo Stato stima possa guadagnare l'anno successivo), ma essendo superiore al 100% il versamento si traduce a tutti gli effetti in un prestito allo Stato. Con il conto pagato dalle imprese.
Uno scatto, quello degli acconti, che il governo aveva avviato già a fine di giugno, tra le coperture volte a bloccare il primo aumento dell'Iva. Allora, il capogruppo Brunetta tuonò all'indomani del via libera al provvedimento parlando di "presa in giro" e dicendosi sicuro: "la maggioranza le cambierà". La maggioranza non le cambiò, e in sede di conversione gli aumenti scattarono tali e quali. L'anticipo Irpef salito al 99, quello dell'Ires (e dell'Irap) al 101. Oggi, se la bozza del decreto dovesse uscire com'è entrata, potrebbe quindi aumentare ancora fino a 103.
Ne consegue che l'accantonamento TFM oltre ad essere immediatamente e interamente deducibile ai fini IRES per le società di capitali (non lo è ai fini IRAP), produrrà un beneficio fiscale anche sull'acconto previsto per l'anno successivo perchè ne ridurrà l'importo.
Lo stesso virtuosismo è ottenibile per le società di persone sull'anticipo IRPEF.
Se opportunamente strutturato, l'accantonamento del TFM consente di ottenere una differenza tra fondo TFM e netto avere a fine mandato prossima allo 0% (in pratica se accantono 100 metto "in tasca" 100 al netto delle imposte pagate). Secondo me è lo strumento più efficace per defiscalizzare gli utili dell'azienda e costruire un' adeguata provvista economica a beneficio dell'imprenditore. Deve però seguire alcune semplici ma precise regole operative per non rischiare di vanificare il risultato previsto.
Per ulteriori approfondimenti o valutazioni personalizzate contattatemi via email.
Ad maiora.
tuareg.zero@gmail.com
Il Trattamento di Fine Mandato o Indennità di Cessazione Carica (TFM) è un dispositivo fiscale che consente di creare un accantonamento finanziario interamente deducibile per l'azienda a beneficio dell'amministratore e dei soci operativi (in generale, quindi, a beneficio di tutti gli imprenditori che rivestono una qualche carica operativa all'interno dell'azienda).
E' riservato a società di persone e di capitali, quindi spa, srl, sas, snc, studi associati e tutti coloro che hanno un contratto di collaborazione a tempo determinato ma non è consentito alle ditte indivduali (amici professionisti, se vi interessa il TFM costituite uno studio associato e siete a cavallo).
Conviene all'azienda perchè è interamente deducibile in fase di accantonamento.
Conviene al lavoratore perchè non è tassabile durante il periodo previsto per l'accantonamento e sarà soggetto a tassazione separata al percepimento fino alla cifra di 1 milione di euro e a tassazione ordinaria per la parte eccedente 1 milione di euro (a condizione che rispetti il criterio della data certa).
Ne consegue che la tassazione sul TFM sarà minore rispetto a quella ordinaria.
E' preferibile utilizzare allo scopo una polizza assicurativa per garantire impignorabilità e insequestrabilità della somma accantonata ed anche per essere certi che al momento del percepimento i soldi ci saranno ancora tutti.
Con l'utilizzo di una polizza assicurativa a gestione separata si ottiene, inoltre, un rendimento certo che va ad aumentare il capitale finale.
Dall'Huffington Post di mercoledì 9 ottobre 2013:
Nella bozza di decreto per la correzione dei conti che dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri, la manovrina per riportare il rapporto deficit/pil sotto il 3% e rifinanziare la cassa integrazione in deroga, il governo prevede di recuperare le risorse necessarie non solo dai tagli di spesa annunciati, ma anche dall'aumento delle accise sulla benzina e degli acconti Ires e Irap.
Si tratta a tutti gli effetti delle stesse coperture individuate per il decreto che avrebbe dovuto bloccare l'aumento dell'Iva. Decreto poi dimenticato dopo l'accelerazione della crisi di governo che ha quindi fatto scattare l'aumento dell'imposta.
L'acconto Ires sale dal 101 al al 103%, con effetti anche sull'anticipo Irap a cui la stessa imposta è collegata. In pratica, per le imprese, che per legge sono tenute a pagare l'imposta, si tradurrà nell'ennesimo onere aggiuntivo: più tasse. Trattandosi dell'acconto che si paga a novembre, relativo alle imposte dell'anno successivo, la beffa è doppia. Perché non solo significa pagare a novembre la totalità di quanto si presume si debba versare l'anno successivo (tasso a novembre quello che lo Stato stima possa guadagnare l'anno successivo), ma essendo superiore al 100% il versamento si traduce a tutti gli effetti in un prestito allo Stato. Con il conto pagato dalle imprese.
Uno scatto, quello degli acconti, che il governo aveva avviato già a fine di giugno, tra le coperture volte a bloccare il primo aumento dell'Iva. Allora, il capogruppo Brunetta tuonò all'indomani del via libera al provvedimento parlando di "presa in giro" e dicendosi sicuro: "la maggioranza le cambierà". La maggioranza non le cambiò, e in sede di conversione gli aumenti scattarono tali e quali. L'anticipo Irpef salito al 99, quello dell'Ires (e dell'Irap) al 101. Oggi, se la bozza del decreto dovesse uscire com'è entrata, potrebbe quindi aumentare ancora fino a 103.
Ne consegue che l'accantonamento TFM oltre ad essere immediatamente e interamente deducibile ai fini IRES per le società di capitali (non lo è ai fini IRAP), produrrà un beneficio fiscale anche sull'acconto previsto per l'anno successivo perchè ne ridurrà l'importo.
Lo stesso virtuosismo è ottenibile per le società di persone sull'anticipo IRPEF.
Se opportunamente strutturato, l'accantonamento del TFM consente di ottenere una differenza tra fondo TFM e netto avere a fine mandato prossima allo 0% (in pratica se accantono 100 metto "in tasca" 100 al netto delle imposte pagate). Secondo me è lo strumento più efficace per defiscalizzare gli utili dell'azienda e costruire un' adeguata provvista economica a beneficio dell'imprenditore. Deve però seguire alcune semplici ma precise regole operative per non rischiare di vanificare il risultato previsto.
Per ulteriori approfondimenti o valutazioni personalizzate contattatemi via email.
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martedì 29 luglio 2014
Aforismi
Abbiamo due occhi, due orecchi e una sola bocca: per osservare molto, ascoltare il doppio e parlare la metà. (Epitteto 50-125 d.C.)
Lo stolto impara solo soffrendo. (Esiodo VII a.C.)
Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo, perchè regali un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro. (Anonimo)
Lo stolto impara solo soffrendo. (Esiodo VII a.C.)
Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo, perchè regali un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro. (Anonimo)
venerdì 28 giugno 2013
Hemingway
"Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi." Ernest Hemingway
Ad maiora
tuareg.zero@gmail.com
Ad maiora
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martedì 25 giugno 2013
TCM: temporanea caso morte
Alcuni di voi mi hanno rimproverato per aver abbandonato questo blog: ritengono che sia una voce fuori dal coro utile e necessaria.
AVETE RAGIONE E VI RINGRAZIO PER L'APPREZZAMENTO!
Non sono "sparito dalla circolazione", diciamo che il monologo si è trasformato in un dialogo e la discussione si è trasferita qui: TCM: temporanea caso morte
Ad oggi sono presenti 741 "post" e quasi 38.000 visualizzazioni: c'è di tutto e di più...
Mettetevi comodi e buona lettura :)
Ad maiora.
tuareg.zero@gmail.com
AVETE RAGIONE E VI RINGRAZIO PER L'APPREZZAMENTO!
Non sono "sparito dalla circolazione", diciamo che il monologo si è trasformato in un dialogo e la discussione si è trasferita qui: TCM: temporanea caso morte
Ad oggi sono presenti 741 "post" e quasi 38.000 visualizzazioni: c'è di tutto e di più...
Mettetevi comodi e buona lettura :)
Ad maiora.
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giovedì 11 aprile 2013
KEY MAN questa sconosciuta
Leggo sempre più spesso sui forum che frequento, di polizze k-man a vita intera sottoscritte da imprenditori e professionisti disinformati su suggerimento di assicuratori e compagnie di assicurazioni, spesso con la complicità non del tutto disinteressata di commercialisti e fiscalisti.
La polizza key man serve a garantire all'impresa (società o ditta individuale) le risorse finanziarie necessarie a superare le difficoltà economiche derivanti dalla perdita di importanti figure professionali o manageriali difficilmente sostituibili.
Pertanto la configurazione esatta DEVE essere la seguente:
1- temporanea caso morte, invalidità, malattia, eccetera...
2- contraente azienda
3- beneficiario azienda
4- assicurato il personaggio chiave (il key man)
SOLO con queste caratteristiche il contratto assicurativo è interamente deducibile per l'azienda e non è fringe benefit per l'uomo chiave (art.109 del T.U.I.R.).
Tutte le "variazioni" sul tema, tipo polizze miste o unicamente finanziarie a vita intera con capitalizzazione dei premi, beneficiari diversi dall'azienda contraente e altre genialate di assicuratori e compagnie NON SONO polizze key man e pertanto NON SONO deducibili.
Ricordate che di fronte ad una contestazione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità di una polizza key man sbagliata, l'assicuratore e la compagnia saranno latitanti e se interpellati addirittura reticenti.
Ci sono tanti modi leciti a disposizione di aziende, imprenditori e professionisti per trarre profitto dall'utilizzo di un contratto assicurativo rispettando le regole previste dalla normativa in materia. Non serve strafare ma forse sarebbe necessario studiare di più.
Quindi, anche nella scelta del vostro consulente assicurativo, scegliete sempre persone serie, capaci e competenti.
I piazzisti di polizze e i "saltafossi" sarebbe ora che cambino mestiere.
tuareg.zero@gmail.com
La polizza key man serve a garantire all'impresa (società o ditta individuale) le risorse finanziarie necessarie a superare le difficoltà economiche derivanti dalla perdita di importanti figure professionali o manageriali difficilmente sostituibili.
Pertanto la configurazione esatta DEVE essere la seguente:
1- temporanea caso morte, invalidità, malattia, eccetera...
2- contraente azienda
3- beneficiario azienda
4- assicurato il personaggio chiave (il key man)
SOLO con queste caratteristiche il contratto assicurativo è interamente deducibile per l'azienda e non è fringe benefit per l'uomo chiave (art.109 del T.U.I.R.).
Tutte le "variazioni" sul tema, tipo polizze miste o unicamente finanziarie a vita intera con capitalizzazione dei premi, beneficiari diversi dall'azienda contraente e altre genialate di assicuratori e compagnie NON SONO polizze key man e pertanto NON SONO deducibili.
Ricordate che di fronte ad una contestazione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità di una polizza key man sbagliata, l'assicuratore e la compagnia saranno latitanti e se interpellati addirittura reticenti.
Ci sono tanti modi leciti a disposizione di aziende, imprenditori e professionisti per trarre profitto dall'utilizzo di un contratto assicurativo rispettando le regole previste dalla normativa in materia. Non serve strafare ma forse sarebbe necessario studiare di più.
Quindi, anche nella scelta del vostro consulente assicurativo, scegliete sempre persone serie, capaci e competenti.
I piazzisti di polizze e i "saltafossi" sarebbe ora che cambino mestiere.
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domenica 23 dicembre 2012
Decorrenza 21/12/2012
Come qualcuno di voi già saprà, dal 21/12/2012 sono cambiate le tariffe delle assicurazioni sulla vita per adeguamento alla normativa europea sulla parificazione uomo/donna.
Personalmente credo sia una stupidata, perchè indipendentemente da quanto possano concordare i nostri governanti a tavolino, le donne vivono statisticamente più a lungo degli uomini e questo dovrebbe corrispondere ad un differente trattamento tariffario sulle assicurazioni che prevedano il rischio demografico.
Secondo me è solo una genialata per aumentare indifferentemente le tariffe: sulle TCM difatti è aumentato il costo assicurativo delle donne portandolo allo stesso pricing degli uomini, mentre sulle RETIREMENT è diminuito il coefficiente di trasformazione in rendita degli uomini (che sopravvivono statisticamente di meno) per unificarlo con quello delle donne (che come già detto sopravvivono statisticamente di più).
Quindi rendite di conseguenza più basse per tutti.
Dimenticavo, dal 1/01/2013 cambieranno anche i coefficienti di trasformazione INPS per via dell'adeguamento programmato al miglioramento dell'aspettativa di vita con una riduzione intorno al 4% rispetto al triennio 2010/2012. Sommando le due cose i coefficienti di trasformazione assicurativi sono stati ridotti del 9%.
E così la parità tra i sessi è stata sancita anche nel settore assicurativo. In pratica sono stati penalizzati entrambi, uomini e donne, a vantaggio delle Compagnie e del Governo che ovviamente pretende la sua parte.
Complimenti a chi ha sottoscritto piani previdenziali con coefficiente bloccato nel 2012 perchè ha fatto un ottimo affare e complimenti a chi ha sottoscritto TCM entro il 21/12 perchè ha risparmiato un bel po' di soldini.
Per gli altri che dire, sbagliare una volta può capitare... ma la seconda diventa una scelta.
tuareg.zero@gmail.com
Personalmente credo sia una stupidata, perchè indipendentemente da quanto possano concordare i nostri governanti a tavolino, le donne vivono statisticamente più a lungo degli uomini e questo dovrebbe corrispondere ad un differente trattamento tariffario sulle assicurazioni che prevedano il rischio demografico.
Secondo me è solo una genialata per aumentare indifferentemente le tariffe: sulle TCM difatti è aumentato il costo assicurativo delle donne portandolo allo stesso pricing degli uomini, mentre sulle RETIREMENT è diminuito il coefficiente di trasformazione in rendita degli uomini (che sopravvivono statisticamente di meno) per unificarlo con quello delle donne (che come già detto sopravvivono statisticamente di più).
Quindi rendite di conseguenza più basse per tutti.
Dimenticavo, dal 1/01/2013 cambieranno anche i coefficienti di trasformazione INPS per via dell'adeguamento programmato al miglioramento dell'aspettativa di vita con una riduzione intorno al 4% rispetto al triennio 2010/2012. Sommando le due cose i coefficienti di trasformazione assicurativi sono stati ridotti del 9%.
E così la parità tra i sessi è stata sancita anche nel settore assicurativo. In pratica sono stati penalizzati entrambi, uomini e donne, a vantaggio delle Compagnie e del Governo che ovviamente pretende la sua parte.
Complimenti a chi ha sottoscritto piani previdenziali con coefficiente bloccato nel 2012 perchè ha fatto un ottimo affare e complimenti a chi ha sottoscritto TCM entro il 21/12 perchè ha risparmiato un bel po' di soldini.
Per gli altri che dire, sbagliare una volta può capitare... ma la seconda diventa una scelta.
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sabato 3 marzo 2012
Giusto una sortita
Nel mio vagabondare per la rete alla ricerca di spunti e informazioni, ho visitato diversi forum e blog che parlano di assicurazioni.
Non ne ho trovato uno che sia uno, che parli di tutela della vita umana. Parlano quasi tutti di assicurazioni sulle automobili.
Quindi l'auto sale di diritto sul podio quale "il bene più importante (e più amato) dagli Italiani".
Quelli che non parlano di assicurazioni auto, parlano delle assicurazioni imposte dalle banche a tutela del mutuo ed a beneficio delle banche stesse; per essere precisi parlano di come evitare di assicurarsi o come recedere dal contratto dopo l'erogazione del mutuo.
Non importa a nessuno se invece sia utile ed opportuno garantire l'estinzione del debito evitando che diventi una responsabilità per chi rimane.
Alcuni cominciano a parlare di pensioni, ma il livello delle discussioni è limitato a valutazioni secondo modelli di trading. Longevity risk e qualità della vita nella terza età sono concetti completamente ignorati.
Nessuno, dico nessuno, che parli delle conseguenze spesso devastanti derivanti dalla perdita della Vita o dal peggioramento permanente dello stato di salute.
Questo mi ha portato a due conlusioni:
1. noi italiani siamo veramente dei babbei irresponsabili che vivono prima per l'auto e poi per i propri figli pensando occasionalmente a quando saremo vecchi (ma forse pensiamo che a quel momento ci saranno i nostri figli, che oggi ignoriamo, che provvederanno al nostro sostentamento)
oppure
2. noi assicuratori vita siamo talmente impreparati e incompetenti (me compreso) da non essere in grado di trasmettere alle persone che la loro Vita è il bene più importante e vanno tutelati i loro cari dalle conseguenze di una improvvisa dipartita.
tuareg.zero@gmail.com
Non ne ho trovato uno che sia uno, che parli di tutela della vita umana. Parlano quasi tutti di assicurazioni sulle automobili.
Quindi l'auto sale di diritto sul podio quale "il bene più importante (e più amato) dagli Italiani".
Quelli che non parlano di assicurazioni auto, parlano delle assicurazioni imposte dalle banche a tutela del mutuo ed a beneficio delle banche stesse; per essere precisi parlano di come evitare di assicurarsi o come recedere dal contratto dopo l'erogazione del mutuo.
Non importa a nessuno se invece sia utile ed opportuno garantire l'estinzione del debito evitando che diventi una responsabilità per chi rimane.
Alcuni cominciano a parlare di pensioni, ma il livello delle discussioni è limitato a valutazioni secondo modelli di trading. Longevity risk e qualità della vita nella terza età sono concetti completamente ignorati.
Nessuno, dico nessuno, che parli delle conseguenze spesso devastanti derivanti dalla perdita della Vita o dal peggioramento permanente dello stato di salute.
Questo mi ha portato a due conlusioni:
1. noi italiani siamo veramente dei babbei irresponsabili che vivono prima per l'auto e poi per i propri figli pensando occasionalmente a quando saremo vecchi (ma forse pensiamo che a quel momento ci saranno i nostri figli, che oggi ignoriamo, che provvederanno al nostro sostentamento)
oppure
2. noi assicuratori vita siamo talmente impreparati e incompetenti (me compreso) da non essere in grado di trasmettere alle persone che la loro Vita è il bene più importante e vanno tutelati i loro cari dalle conseguenze di una improvvisa dipartita.
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domenica 23 ottobre 2011
domenica 28 agosto 2011
Linee guida piano previdenziale (ovvero "il piano previdenziale perfetto")
aggiornamento 4.11.2011
Oggi parliamo di pensione.
Scopo della pensione dovrebbe essere quello di garantire il nostro tenore di vita quando non saremo più in grado di lavorare (o non vorremo più farlo); quindi è importante pensarci per tempo perchè è più economico e si possono ottenere condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili più avanti.
L'obiettivo di un piano pensionistico dovrebbe essere quello di ridurre il gap previdenziale al fine di rendere uguali (o il più possibile simili) l'ultimo reddito da lavoro ed il primo reddito da pensione, in modo da non essere costretti a ridurre il proprio tenore di vita dal giorno successivo al pensionamento. Tecnicamente si chiama "tasso di sostituzione".
Da qualche anno nella previdenza pubblica (INPS) e di categoria (Casse professionali) è prevalente il sistema contributivo che si basa esclusivamente sulla somma dei contributi versati durante l'intero periodo lavorativo: il montante contributivo verrà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione e darà origine all'importo della pensione; i coefficienti di trasformazione verranno rivisti al ribasso con cadenza triennale perchè collegati all'aspettativa di vita dell'individuo. Oggi la previsione è di un aumento dell'aspettativa di vita di 3 mesi per ogni anno.
Se da una parte il sistema contributivo ha portato alla sostenibilità del sistema pensionistico e sta rimediando ai danni del vecchio sistema retributivo (basato sul reddito e non sui contributi), dall'altra ha ridotto notevolmente le pensioni rispetto a quanto erano abituati i nostri padri.
La cosa può aver generato un diffuso malcontento, ma credo che fosse indispensabile per rendere sostenibile il sistema pensionistico italiano e garantire un redddito a chi è già in pensione ed un minimo di pensione per le generazioni future.
Rimane il fatto che, volenti o nolenti, la nostra pensione pubblica non sarà più in grado di garantire un tenore di vita decoroso: si parla di un futuro tasso di sostituzione (rapporto tra l'ultimo reddito da lavoro ed il primo reddito da pensione) del 40% per i lavoratori autonomi e del 60% per i dipendenti.
Esempio: se il mio ultimo reddito è di 24.000€ netti all'anno, se sono un dipendente la mia pensione sarà di 14.400€ e se sono un autonomo di 9.600€ (questa differenza è dovuta al fatto che un dipendente paga il 33% di contributi, un autonomo ne paga il 20%).
La naturale conseguenza di ciò è che dovremmo integrare la pensione con forme di reddito supplementari se vogliamo garantirci un dignitoso tenore di vita quando saremo anziani: è altamente consigliato ai lavoratori dipendenti ed è assolutamente indispensabile ai lavoratori autonomi (diversamente saranno dolori e non parlo degli acciacchi della terza età).
Prevedere e provvedere a questa esigenza farà la differenza tra l'essere un anziano signore piuttosto che un povero vecchio.
Secondo me un piano pensionistico integrativo che sia efficace OGGI dovrebbe avere queste caratteristiche:
1- versamenti programmati ricorrenti obbligatori = accantonamento CERTO;
(indispensabile).
2- versamenti aggiuntivi non obbligatori = accantonamento MIGLIORABILE;
(utile ma non indispensabile).
3- rivalutazione minima garantita = rivalutazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
4- rivalutazione superiore all'inflazione = potere d'acquisto CERTO e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
5- consolidamento periodico degli interessi maturati = aumento del capitale CERTO;
(indispensabile)
6- interessi composti = ottimizzazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
7- coeff. di trasformazione bloccato = rendita CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
8- opzione rendita o capitale alla scadenza = prestazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
9- esente da tasse al percepimento = disponibilità economica CERTA;
(indispensabile).
10- rendita rivalutabile = protezione da erosione inflattiva CERTA durante il percepimento.
(indispensabile).
11- erogazione senza penalizzazioni in caso morte = capitale CERTO agli eredi;
(indispensabile).
Vediamo ora quali strumenti finanziari rispondono alle caratteristiche sopra elencate:
1- versamenti programmati ricorrenti obbligatori = accantonamento CERTO;
polizze vita a premio ricorrente.
2- versamenti aggiuntivi non obbligatori = accantonamento MIGLIORABILE;
polizze vita a premio ricorrente e a premio unico, piani o fondi pensionistici individuali (PIP o FIP), fondi pensione aperti (FPA) e fondi pensione chiusi o negoziali (FPN).
3- rivalutazione minima garantita = rivalutazione CERTA e MIGLIORABILE;
polizze vita a gestione separata con tasso tecnico > 0, PIP, buoni postali e titoli di stato.
4- rivalutazione superiore all'inflazione = potere d'acquisto CERTO e MIGLIORABILE;
buoni postali fruttiferi e BTPi, polizze vita a gestione separata tasso tecnico >=2% (storicamente i rendimenti sono sempre stati superiori all'inflazione ma non è garantito da contratto).
5- consolidamento periodico degli interessi maturati = aumento del capitale CERTO;
polizze vita a gestione separata, PIP e buoni postali.
6- interessi composti = ottimizzazione CERTA e MIGLIORABILE;
polizze vita a gestione separata, buoni postali, PIP, FPA e FPN
(FPA e FPN possono avere interessi negativi = perdite di capitale).
7- coeff. di trasformazione bloccato = rendita CERTA e MIGLIORABILE;
alcune polizze vita.
8- opzione rendita o capitale alla scadenza = prestazione CERTA e MIGLIORABILE;
alcune polizze vita.
9- esente da tasse al percepimento = disponibilità economica CERTA;
tutte le polizze vita, i buoni postali e i titoli di stato
(eccetto per tutti la ritenuta fiscale sulla plusvalenza).
10- rendita vitalizia rivalutabile = protezione CERTA dall' erosione inflattiva durante il percepimento;
alcune polizze vita.
11- erogazione senza penalizzazioni in caso morte = capitale CERTO agli eredi;
quasi tutte le polizze vita, PIP, FPA e FPN.
PIP,FPA e FPN rispondono ad alcune delle caratteristiche richieste: purtroppo non hanno i coefficienti di trasformazione bloccati e si perde interamente il beneficio fiscale per la parte di versamento eccedente i 5.164,57€. Inoltre la prestazione è obbligatoriamente prevista in rendita o 50% rendita e 50% capitale, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale; in questo caso è prevista l'erogazione dell'intero capitale.
Sia la rendita che il capitale sono poi tassati dal 9% al 15% al percepimento.
BTPi e BPF (indicizzati all'inflazione) danno certezze sul rendimento, ma i BTPi necessitano di continui interventi (reinvestimento delle cedole e non sappiamo con quali rendimenti) ed entrambi non risolvono il longevity risk (rischio di sopravvivenza all'esaurimento del capitale).
Inoltre non possiamo prevedere con quale strumento ed a quali condizioni avverrà la conversione in rendita. Secondo me ci sono troppe incognite per costruire un piano previdenziale certo.
Le polizze vita sono presenti in tutte le voci, quindi dovrebbero essere la soluzione migliore.
Rimane il rischio inflazione: storicamente la gestione separata della compagnia per cui lavoro ha sempre ottenuto rendimenti nettamente superiori all'inflazione, ma non è una certezza garantita da contratto (è previsto il 2% di rivalutazione annua minima garantita).
Ma io sono ragionevolmente fiducioso nell'operato dei miei colleghi che si occupano della gestione investimenti; quindi il raggiungimento di questo requisito importantissimo dipenderà molto dalla compagnia a cui ci si affida. Se non potete avere ulteriori informazioni, scegliete almeno quella con i rendimenti storici migliori .
ATTENZIONE: le polizze vita non sono tutte uguali. Pochissime hanno i coefficienti di trasformazione in rendita bloccati (importantissimi per ottenere il nostro scopo) e fate soprattutto attenzione alle polizze vita UNIT e INDEX-LINKED perchè sono strumenti d'investimento senza prestazioni certe e NON SONO assolutamente adatti agli scopi previdenziali che ci siamo prefissati.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
Oggi parliamo di pensione.
Scopo della pensione dovrebbe essere quello di garantire il nostro tenore di vita quando non saremo più in grado di lavorare (o non vorremo più farlo); quindi è importante pensarci per tempo perchè è più economico e si possono ottenere condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili più avanti.
L'obiettivo di un piano pensionistico dovrebbe essere quello di ridurre il gap previdenziale al fine di rendere uguali (o il più possibile simili) l'ultimo reddito da lavoro ed il primo reddito da pensione, in modo da non essere costretti a ridurre il proprio tenore di vita dal giorno successivo al pensionamento. Tecnicamente si chiama "tasso di sostituzione".
Da qualche anno nella previdenza pubblica (INPS) e di categoria (Casse professionali) è prevalente il sistema contributivo che si basa esclusivamente sulla somma dei contributi versati durante l'intero periodo lavorativo: il montante contributivo verrà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione e darà origine all'importo della pensione; i coefficienti di trasformazione verranno rivisti al ribasso con cadenza triennale perchè collegati all'aspettativa di vita dell'individuo. Oggi la previsione è di un aumento dell'aspettativa di vita di 3 mesi per ogni anno.
Se da una parte il sistema contributivo ha portato alla sostenibilità del sistema pensionistico e sta rimediando ai danni del vecchio sistema retributivo (basato sul reddito e non sui contributi), dall'altra ha ridotto notevolmente le pensioni rispetto a quanto erano abituati i nostri padri.
La cosa può aver generato un diffuso malcontento, ma credo che fosse indispensabile per rendere sostenibile il sistema pensionistico italiano e garantire un redddito a chi è già in pensione ed un minimo di pensione per le generazioni future.
Rimane il fatto che, volenti o nolenti, la nostra pensione pubblica non sarà più in grado di garantire un tenore di vita decoroso: si parla di un futuro tasso di sostituzione (rapporto tra l'ultimo reddito da lavoro ed il primo reddito da pensione) del 40% per i lavoratori autonomi e del 60% per i dipendenti.
Esempio: se il mio ultimo reddito è di 24.000€ netti all'anno, se sono un dipendente la mia pensione sarà di 14.400€ e se sono un autonomo di 9.600€ (questa differenza è dovuta al fatto che un dipendente paga il 33% di contributi, un autonomo ne paga il 20%).
La naturale conseguenza di ciò è che dovremmo integrare la pensione con forme di reddito supplementari se vogliamo garantirci un dignitoso tenore di vita quando saremo anziani: è altamente consigliato ai lavoratori dipendenti ed è assolutamente indispensabile ai lavoratori autonomi (diversamente saranno dolori e non parlo degli acciacchi della terza età).
Prevedere e provvedere a questa esigenza farà la differenza tra l'essere un anziano signore piuttosto che un povero vecchio.
Secondo me un piano pensionistico integrativo che sia efficace OGGI dovrebbe avere queste caratteristiche:
1- versamenti programmati ricorrenti obbligatori = accantonamento CERTO;
(indispensabile).
2- versamenti aggiuntivi non obbligatori = accantonamento MIGLIORABILE;
(utile ma non indispensabile).
3- rivalutazione minima garantita = rivalutazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
4- rivalutazione superiore all'inflazione = potere d'acquisto CERTO e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
5- consolidamento periodico degli interessi maturati = aumento del capitale CERTO;
(indispensabile)
6- interessi composti = ottimizzazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
7- coeff. di trasformazione bloccato = rendita CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
8- opzione rendita o capitale alla scadenza = prestazione CERTA e MIGLIORABILE;
(indispensabile).
9- esente da tasse al percepimento = disponibilità economica CERTA;
(indispensabile).
10- rendita rivalutabile = protezione da erosione inflattiva CERTA durante il percepimento.
(indispensabile).
11- erogazione senza penalizzazioni in caso morte = capitale CERTO agli eredi;
(indispensabile).
Vediamo ora quali strumenti finanziari rispondono alle caratteristiche sopra elencate:
1- versamenti programmati ricorrenti obbligatori = accantonamento CERTO;
polizze vita a premio ricorrente.
2- versamenti aggiuntivi non obbligatori = accantonamento MIGLIORABILE;
polizze vita a premio ricorrente e a premio unico, piani o fondi pensionistici individuali (PIP o FIP), fondi pensione aperti (FPA) e fondi pensione chiusi o negoziali (FPN).
3- rivalutazione minima garantita = rivalutazione CERTA e MIGLIORABILE;
polizze vita a gestione separata con tasso tecnico > 0, PIP, buoni postali e titoli di stato.
4- rivalutazione superiore all'inflazione = potere d'acquisto CERTO e MIGLIORABILE;
buoni postali fruttiferi e BTPi, polizze vita a gestione separata tasso tecnico >=2% (storicamente i rendimenti sono sempre stati superiori all'inflazione ma non è garantito da contratto).
5- consolidamento periodico degli interessi maturati = aumento del capitale CERTO;
polizze vita a gestione separata, PIP e buoni postali.
6- interessi composti = ottimizzazione CERTA e MIGLIORABILE;
polizze vita a gestione separata, buoni postali, PIP, FPA e FPN
(FPA e FPN possono avere interessi negativi = perdite di capitale).
7- coeff. di trasformazione bloccato = rendita CERTA e MIGLIORABILE;
alcune polizze vita.
8- opzione rendita o capitale alla scadenza = prestazione CERTA e MIGLIORABILE;
alcune polizze vita.
9- esente da tasse al percepimento = disponibilità economica CERTA;
tutte le polizze vita, i buoni postali e i titoli di stato
(eccetto per tutti la ritenuta fiscale sulla plusvalenza).
10- rendita vitalizia rivalutabile = protezione CERTA dall' erosione inflattiva durante il percepimento;
alcune polizze vita.
11- erogazione senza penalizzazioni in caso morte = capitale CERTO agli eredi;
quasi tutte le polizze vita, PIP, FPA e FPN.
PIP,FPA e FPN rispondono ad alcune delle caratteristiche richieste: purtroppo non hanno i coefficienti di trasformazione bloccati e si perde interamente il beneficio fiscale per la parte di versamento eccedente i 5.164,57€. Inoltre la prestazione è obbligatoriamente prevista in rendita o 50% rendita e 50% capitale, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale; in questo caso è prevista l'erogazione dell'intero capitale.
Sia la rendita che il capitale sono poi tassati dal 9% al 15% al percepimento.
BTPi e BPF (indicizzati all'inflazione) danno certezze sul rendimento, ma i BTPi necessitano di continui interventi (reinvestimento delle cedole e non sappiamo con quali rendimenti) ed entrambi non risolvono il longevity risk (rischio di sopravvivenza all'esaurimento del capitale).
Inoltre non possiamo prevedere con quale strumento ed a quali condizioni avverrà la conversione in rendita. Secondo me ci sono troppe incognite per costruire un piano previdenziale certo.
Le polizze vita sono presenti in tutte le voci, quindi dovrebbero essere la soluzione migliore.
Rimane il rischio inflazione: storicamente la gestione separata della compagnia per cui lavoro ha sempre ottenuto rendimenti nettamente superiori all'inflazione, ma non è una certezza garantita da contratto (è previsto il 2% di rivalutazione annua minima garantita).
Ma io sono ragionevolmente fiducioso nell'operato dei miei colleghi che si occupano della gestione investimenti; quindi il raggiungimento di questo requisito importantissimo dipenderà molto dalla compagnia a cui ci si affida. Se non potete avere ulteriori informazioni, scegliete almeno quella con i rendimenti storici migliori .
ATTENZIONE: le polizze vita non sono tutte uguali. Pochissime hanno i coefficienti di trasformazione in rendita bloccati (importantissimi per ottenere il nostro scopo) e fate soprattutto attenzione alle polizze vita UNIT e INDEX-LINKED perchè sono strumenti d'investimento senza prestazioni certe e NON SONO assolutamente adatti agli scopi previdenziali che ci siamo prefissati.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
©riproduzione riservata
venerdì 5 agosto 2011
Premio Unico Assicurativo vs BTP vs Buoni Postali
Oggi non vi parlerò di tutela del capitale umano e coefficienti di trasformazione. Oggi parliamo di semplice risparmio.
Quello che seguirà è un puro esercizio didattico: il confronto tra un "investimento" in Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni Postali Ordinari (BPO) e un Premio Unico Assicurativo (PU sempre preso tra gli strumenti della mia cassetta degli attrezzi).
Per il nostro esempio ho considerato un capitale di 10.000€ (10k) ed un periodo d'investimento di 20 anni.
Per tutti gli strumenti non ho considerato la ritenuta fiscale del 12,5% (o 20% si vedrà) perchè uguale per tutti. Considereremo quindi la rivalutazione al lordo degli oneri fiscali e la fisseremo a 3,40% perchè ottenibile con tutte le soluzioni che analizzeremo.
Perchè confrontare 3 strumenti quando il risultato sarà lo stesso? Perchè il processo di rivalutazione è diverso ed ognuno dei 3 ha caratteristiche che possono renderlo preferibile agli altri due.
Poi nei fatti è importante il rendimento e molto spesso sarà l'ago della bilancia nella scelta. Ma procediamo per ordine.
Per comprare un BTP ci si dovrà recare in banca o farlo da soli tramite il proprio conto on line. E' necessario aprire un conto titoli il cui costo sarà di €34,20 l'anno. Vi ricordo che il bollo sul dossier titoli, a seguito della manovra finanziaria 2011, rimane invariato agli attuali €34,20 l’anno per investimenti inferiori ai 50.000 euro, sale a €70 in caso di superamento della soglia dei 50.000 euro, a €240 in caso di superamento della soglia dei 150.000 euro e a €680 dai 500.000 euro in su. Tali ultimi tre importi verranno poi aumentati dal 2013 rispettivamente a 230, 780 e 1.110 euro.
Nel nostro esempio, il nostro BTP da 10k renderà il 3,40% annuo (dipenderà di fatto dall'emissione), quindi ogni 6 mesi staccherà una cedola di €170,00 (totali €6.800 in 20 anni) che verrà versata nel nostro conto.
A questo guadagno andranno tolti €34,20 l'anno di bollo per la gestione titoli (34,20 x 20 anni = €684,00). Quindi i nostri €6.800,00 provenienti dalla somma delle cedole diventano €6.116,00 (6.800 - 684 = €6.116,00).
Il tasso di rivalutazione è semplice, quindi non c'è la rivalutazione degli interessi sugli interessi. Per ottenere la rivalutazione composta degli interessi (interessi sugli interessi) sarà necessario reinvestire la cedola diversamente o riacquistare successivi collocamenti di BTP al raggiungimento dei 1.000€ di importo cedole (1k è l'importo minimo per l'acquisto di BTP) avendo cura di acquistare il nuovo BTP ad una quotazione uguale o inferiore a 100. Quindi è uno strumento che necessita di continua, seppur minima, manutenzione per ottenere l'ottimizzazione della rivalutazione.
Se invece può essere utile contare sulla liquidità della cedola semestrale, allora può essere la giusta soluzione.
Con l'emissione di luglio 2011 al 5,25% si otterrebbe una cedola semestrale di €262,50 per un importo totale degli interessi semplici in 20 anni pari a €10.500.
Tolti €684,00 di bollo in 20 anni, il risultato è di €9.816,00 (10.500 - 684 = €9.816).
Che cosa succede se devo monetizzare il mio BTP prima della scadenza?
In questo caso dovrò rivendere alla banca il mio titolo alla quotazione vigente, quindi se la quotazione sarà superiore a 100 avrò più del mio capitale iniziale (esempio a 103 i miei 10k verranno venduti a 10.300€), se invece sarà inferiore a 100 avrò meno del mio capitale iniziale (esempio a 97 i miei 10k saranno venduti a 9.700€). Una sorta di penale sul riscatto anticipato che durerà per 19 anni (alla scadenza la quotazione sarà 100).
Come già detto è uno strumento che necessita di continua attenzione e frequente manutenzione se vogliamo ottimizzare il risultato.
Per comprare dei BPO (Buoni Postali Ordinari) ci si reca alle vecchie e care Poste Italiane. Non ci sono costi d'ingresso. Il BPO dell'esempio è la serie B81 di luglio 2011 (è lo strumento che ha determinato la rivalutazione considerata del 3,40% perchè pur essendo la rivalutazione massima ottenibile oggi con un BPO, è di fatto la più bassa nel confronto ottenibile utilizzando i 3 strumenti dell'esempio).
E' una soluzione molto semplice: la rivalutazione è composta (capitalizzazione bimestrale degli interessi e successiva rivalutazione degli interessi sugli interessi) ed è progressiva (1° anno = 1,55%; 2° anno = 1,62% e così via fino al 20° anno = 5,45%). La media della rivalutazione semplice in 20 anni sarà 3,40% mentre la rivalutazione composta degli interessi in 20 anni = 4,75%.
Al termine dei 20 anni i miei 10k saranno diventati €19.508.
E' uno strumento a manutenzione zero, del tipo compra e dimentica.
I rendimenti non sono elevati (sono i più bassi tra i 3 strumenti considerati) ma è un'ottima soluzione per chi non vuole più preoccuparsene e si accontenta di un interesse piccolo ma certo.
Che cosa succede se devo monetizzare il capitale prima della scadenza?
Fino ai primi 12 mesi c'è la restituzione del capitale iniziale senza interessi. Dal 2° al 20° anno viene corrisposto il capitale rivalutato secondo il meccanismo degli interessi progressivi, quindi si ha una penalizzazione decrescente sugli interessi col passare degli anni. C'è di fatto una penale di riscatto anticipato che agisce sulla diminuzione degli interessi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo finale. Il capitale iniziale è sempre garantito.
Il Premio Unico Assicurativo (PU) si acquista presso una Compagnia Assicurativa per mezzo di un intermediario (tipo il sottoscritto). Il PU di mia competenza è a Vita Intera, quindi non è previsto un limite sulla durata del contratto e la scadenza naturale è con la morte del sottoscrittore. Prevede una commissione d'ingresso (caricamenti) dal 2,5% al 1,0% (dipende dal capitale) + 50€ di spese di sottoscrizione. Per cui il mio capitale effettivamente utilizzato per la rivalutazione sarà di €9.750 (10k - 2,5% = €9.750).
Gli interessi sono consolidati semestralmente in funzione della rivalutazione della gestione separata secondo il meccanismo 100% della rivalutazione - min 0,8% max 1,5% tasso trattenuto (dipende dal capitale versato).
E' garantito un tasso minimo del 2% per i primi 5 anni; dopo il 5° anno la compagnia si riserva di rivedere il minimo garantito e comunicarlo per i successivi 5 anni e così via.
Quindi nel nostro esempio, per avere la rivalutazione del 3,40% la gestione dovrà maturare il 4,90% lordo (4,90 - 1,50 = 3,40%). Considerando che il rendimento 2010 è stato 6,43% e che la media degli ultimi 7 anni = 5,92%, il 3,40% è un risultato minimo molto al di sotto della potenzialità attuale e presumibilmente facilmente superabile.
Dopo 20 anni al 3,40% il mio capitale sarà di €19.136 - 50€ spesi per la sottoscrizione iniziale = €19.086.
Che cosa succede se devo monetizzare il capitale prima della scadenza?
Entro 12 mesi non è consentito il riscatto; al 2° anno la penale di riscatto è del 5%; al 3° anno è 2,50%; al 4° anno è 0,75%; dal 5° anno in poi non ci sono penali di riscatto. Naturalmente gli interessi vengono consolidati durante i primi 4 anni in cui ci sono le penali di riscatto, per cui vanno a ridurre il peso della penale stessa.
E' consentito il riscatto parziale per multipli di 5k.
Anche questo è uno strumento a manutenzione zero, del tipo compra e dimentica.
Alcune considerazioni:
- il BTP è uno strumento indicato per chi vuole occuparsi di seguire l'investimento, perchè è soggetto a manutenzione e interventi successivi (reinvestimento delle cedole). Può comunque produrre facilmente rivalutazioni superiori al 3,40% che abbiamo considerato (fino al 6% lordo a seconda del periodo di emissione). Secondo me è indicato soprattutto per chi può avere benefici dalla liquidità della cedola semestrale. Rimane l'incognita del riscatto anticipato, perchè una cessione del titolo sotto il 100 può essere anche molto penalizzante.
- il BPO è uno strumento semplice e comodo. Non richiede manutenzione, i rendimenti sono certi ma veramente molto bassi. In caso di riscatto anticipato è sempre garantito il capitale iniziale ma la rivalutazione si riduce veramente ai minimi termini. Il rendimento del 3,40% è il massimo risultato ottenibile con la serie B81 (luglio 2011).
- il PU è l'unico dei 3 con commissione d'ingresso. Quindi un riscatto anticipato al 12° mese è da evitare. E' il più penalizzante in caso di riscatto anticipato fino al 2° anno. Al 3° anno la penalizzazione viene assorbita interamente dalla rivalutazione lasciando comunque un piccolo margine di guadagno. Al 4° anno si ottiene una plusvalenza certa anche in caso di riscatto; dal 5° anno in poi si viaggia che è un piacere ed è tutto grasso che cola. Secondo me è l'unico che stabilisce chiaramente la percentuale e la durata del periodo in cui sono previste le penali in caso di riscatto anticipato. D'altro canto la penalizzazione è limitata ai primi 3 anni, il 4° anno è veramente irrisoria. Sicuramente consigliabile per periodi di giacenza superiori ai 4 anni.
Inoltre la media storica dei rendimenti è decisamente superiore a quella dei BTP ed ovviamente dei BPO. Per esempio la rivalutazione attuale del nostro esempio con il rendimento 2010 = 6,43 - 1,50 = 4,97% riconosciuto agli associati, darebbe un risultato finanziario finale dei nostri 10k = €26.025.
Non mi esprimo sull'opzione di conversione del capitale in rendita prevista dal Premio Unico perchè deve rispondere ad esigenze soggettive. Certamente melius abundare quam deficere anche nelle possibilità di utilizzo del capitale maturato.
Con il BPO il rendimento massimo è già stabilito: è ottenibile solo al completamento del periodo previsto. Quindi valutare bene anche le altre alternative.
Con il BTP il confronto con il PU può diventare interessante nel caso in cui le cedole venissero costantemente investite a quota 100 e con rendimenti pari alla gestione separata. Se le cedole non vengono investite gli interessi sono semplici e quindi non confrontabili con i maggiori interessi composti della gestione separata del PU. Da valutare anche la riduzione del rendimento una volta scontato il bollo di €34,20 l'anno.
Con il PU il valore del rendimento non è certo, ma è storicamente sempre maggiore dei titoli di stato, e la migliore gestione separata è sempre stata maggiore del migliore BTP.
Resta il problema del riscatto anticipato:
il BTP rimane un'incognita (100? + di 100? o - di 100?);
il BPO è penalizzante per tutto il periodo fino alla scadenza naturale a causa del meccanismo degli interessi progressivi;
il PU è penalizzante i primi 4 anni, dal 5° in poi la penale = zero. Patti chiari, amicizia lunga.
Ricordo sempre che "i rendimenti passati non sono una garanzia di quelli futuri", ma credo anche che valga la pena un minimo di rischio in virtù del risultato conseguibile grazie alla potenzialità dei rendimenti ottenuti dalla gestione separata. Male che vada si può sempre uscire dal 5° anno in poi con la totale assenza di penale.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
Quello che seguirà è un puro esercizio didattico: il confronto tra un "investimento" in Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni Postali Ordinari (BPO) e un Premio Unico Assicurativo (PU sempre preso tra gli strumenti della mia cassetta degli attrezzi).
Per il nostro esempio ho considerato un capitale di 10.000€ (10k) ed un periodo d'investimento di 20 anni.
Per tutti gli strumenti non ho considerato la ritenuta fiscale del 12,5% (o 20% si vedrà) perchè uguale per tutti. Considereremo quindi la rivalutazione al lordo degli oneri fiscali e la fisseremo a 3,40% perchè ottenibile con tutte le soluzioni che analizzeremo.
Perchè confrontare 3 strumenti quando il risultato sarà lo stesso? Perchè il processo di rivalutazione è diverso ed ognuno dei 3 ha caratteristiche che possono renderlo preferibile agli altri due.
Poi nei fatti è importante il rendimento e molto spesso sarà l'ago della bilancia nella scelta. Ma procediamo per ordine.
Per comprare un BTP ci si dovrà recare in banca o farlo da soli tramite il proprio conto on line. E' necessario aprire un conto titoli il cui costo sarà di €34,20 l'anno. Vi ricordo che il bollo sul dossier titoli, a seguito della manovra finanziaria 2011, rimane invariato agli attuali €34,20 l’anno per investimenti inferiori ai 50.000 euro, sale a €70 in caso di superamento della soglia dei 50.000 euro, a €240 in caso di superamento della soglia dei 150.000 euro e a €680 dai 500.000 euro in su. Tali ultimi tre importi verranno poi aumentati dal 2013 rispettivamente a 230, 780 e 1.110 euro.
Nel nostro esempio, il nostro BTP da 10k renderà il 3,40% annuo (dipenderà di fatto dall'emissione), quindi ogni 6 mesi staccherà una cedola di €170,00 (totali €6.800 in 20 anni) che verrà versata nel nostro conto.
A questo guadagno andranno tolti €34,20 l'anno di bollo per la gestione titoli (34,20 x 20 anni = €684,00). Quindi i nostri €6.800,00 provenienti dalla somma delle cedole diventano €6.116,00 (6.800 - 684 = €6.116,00).
Il tasso di rivalutazione è semplice, quindi non c'è la rivalutazione degli interessi sugli interessi. Per ottenere la rivalutazione composta degli interessi (interessi sugli interessi) sarà necessario reinvestire la cedola diversamente o riacquistare successivi collocamenti di BTP al raggiungimento dei 1.000€ di importo cedole (1k è l'importo minimo per l'acquisto di BTP) avendo cura di acquistare il nuovo BTP ad una quotazione uguale o inferiore a 100. Quindi è uno strumento che necessita di continua, seppur minima, manutenzione per ottenere l'ottimizzazione della rivalutazione.
Se invece può essere utile contare sulla liquidità della cedola semestrale, allora può essere la giusta soluzione.
Con l'emissione di luglio 2011 al 5,25% si otterrebbe una cedola semestrale di €262,50 per un importo totale degli interessi semplici in 20 anni pari a €10.500.
Tolti €684,00 di bollo in 20 anni, il risultato è di €9.816,00 (10.500 - 684 = €9.816).
Che cosa succede se devo monetizzare il mio BTP prima della scadenza?
In questo caso dovrò rivendere alla banca il mio titolo alla quotazione vigente, quindi se la quotazione sarà superiore a 100 avrò più del mio capitale iniziale (esempio a 103 i miei 10k verranno venduti a 10.300€), se invece sarà inferiore a 100 avrò meno del mio capitale iniziale (esempio a 97 i miei 10k saranno venduti a 9.700€). Una sorta di penale sul riscatto anticipato che durerà per 19 anni (alla scadenza la quotazione sarà 100).
Come già detto è uno strumento che necessita di continua attenzione e frequente manutenzione se vogliamo ottimizzare il risultato.
Per comprare dei BPO (Buoni Postali Ordinari) ci si reca alle vecchie e care Poste Italiane. Non ci sono costi d'ingresso. Il BPO dell'esempio è la serie B81 di luglio 2011 (è lo strumento che ha determinato la rivalutazione considerata del 3,40% perchè pur essendo la rivalutazione massima ottenibile oggi con un BPO, è di fatto la più bassa nel confronto ottenibile utilizzando i 3 strumenti dell'esempio).
E' una soluzione molto semplice: la rivalutazione è composta (capitalizzazione bimestrale degli interessi e successiva rivalutazione degli interessi sugli interessi) ed è progressiva (1° anno = 1,55%; 2° anno = 1,62% e così via fino al 20° anno = 5,45%). La media della rivalutazione semplice in 20 anni sarà 3,40% mentre la rivalutazione composta degli interessi in 20 anni = 4,75%.
Al termine dei 20 anni i miei 10k saranno diventati €19.508.
E' uno strumento a manutenzione zero, del tipo compra e dimentica.
I rendimenti non sono elevati (sono i più bassi tra i 3 strumenti considerati) ma è un'ottima soluzione per chi non vuole più preoccuparsene e si accontenta di un interesse piccolo ma certo.
Che cosa succede se devo monetizzare il capitale prima della scadenza?
Fino ai primi 12 mesi c'è la restituzione del capitale iniziale senza interessi. Dal 2° al 20° anno viene corrisposto il capitale rivalutato secondo il meccanismo degli interessi progressivi, quindi si ha una penalizzazione decrescente sugli interessi col passare degli anni. C'è di fatto una penale di riscatto anticipato che agisce sulla diminuzione degli interessi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo finale. Il capitale iniziale è sempre garantito.
Il Premio Unico Assicurativo (PU) si acquista presso una Compagnia Assicurativa per mezzo di un intermediario (tipo il sottoscritto). Il PU di mia competenza è a Vita Intera, quindi non è previsto un limite sulla durata del contratto e la scadenza naturale è con la morte del sottoscrittore. Prevede una commissione d'ingresso (caricamenti) dal 2,5% al 1,0% (dipende dal capitale) + 50€ di spese di sottoscrizione. Per cui il mio capitale effettivamente utilizzato per la rivalutazione sarà di €9.750 (10k - 2,5% = €9.750).
Gli interessi sono consolidati semestralmente in funzione della rivalutazione della gestione separata secondo il meccanismo 100% della rivalutazione - min 0,8% max 1,5% tasso trattenuto (dipende dal capitale versato).
E' garantito un tasso minimo del 2% per i primi 5 anni; dopo il 5° anno la compagnia si riserva di rivedere il minimo garantito e comunicarlo per i successivi 5 anni e così via.
Quindi nel nostro esempio, per avere la rivalutazione del 3,40% la gestione dovrà maturare il 4,90% lordo (4,90 - 1,50 = 3,40%). Considerando che il rendimento 2010 è stato 6,43% e che la media degli ultimi 7 anni = 5,92%, il 3,40% è un risultato minimo molto al di sotto della potenzialità attuale e presumibilmente facilmente superabile.
Dopo 20 anni al 3,40% il mio capitale sarà di €19.136 - 50€ spesi per la sottoscrizione iniziale = €19.086.
Il valore di riscatto totale potrà essere convertito in:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile posticipata pagabile al Contraente sua vita natural durante;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile posticipata, di minore importo rispetto alla rendita di cui al precedente punto a), pagabile in modo certo per 5, 10, 15 o 20 anni al Contraente, se in vita o, in mancanza, ai suoi eredi. In caso di vita del Contraente, oltre i primi 5, 10, 15 o 20 anni, la rendita continuerà ad essere pagata solo al Contraente sua vita natural durante;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile posticipata, di minore importo, pagabile al Contraente e reversibile a favore di un’altra persona designata, purché tra i due esista un divario di età non superiore a 5 anni. La reversibilità può essere totale o parziale.
Stessa cosa in caso di morte del Contraente. In questo caso i benefici delle prestazioni andranno al beneficiario designato.
La rendita o il capitale sono impignorabili, insequestrabili, non seguono l'asse ereditario e non sono soggetti a tasse di successione.
Stessa cosa in caso di morte del Contraente. In questo caso i benefici delle prestazioni andranno al beneficiario designato.
La rendita o il capitale sono impignorabili, insequestrabili, non seguono l'asse ereditario e non sono soggetti a tasse di successione.
Che cosa succede se devo monetizzare il capitale prima della scadenza?
Entro 12 mesi non è consentito il riscatto; al 2° anno la penale di riscatto è del 5%; al 3° anno è 2,50%; al 4° anno è 0,75%; dal 5° anno in poi non ci sono penali di riscatto. Naturalmente gli interessi vengono consolidati durante i primi 4 anni in cui ci sono le penali di riscatto, per cui vanno a ridurre il peso della penale stessa.
E' consentito il riscatto parziale per multipli di 5k.
Anche questo è uno strumento a manutenzione zero, del tipo compra e dimentica.
Alcune considerazioni:
- il BTP è uno strumento indicato per chi vuole occuparsi di seguire l'investimento, perchè è soggetto a manutenzione e interventi successivi (reinvestimento delle cedole). Può comunque produrre facilmente rivalutazioni superiori al 3,40% che abbiamo considerato (fino al 6% lordo a seconda del periodo di emissione). Secondo me è indicato soprattutto per chi può avere benefici dalla liquidità della cedola semestrale. Rimane l'incognita del riscatto anticipato, perchè una cessione del titolo sotto il 100 può essere anche molto penalizzante.
- il BPO è uno strumento semplice e comodo. Non richiede manutenzione, i rendimenti sono certi ma veramente molto bassi. In caso di riscatto anticipato è sempre garantito il capitale iniziale ma la rivalutazione si riduce veramente ai minimi termini. Il rendimento del 3,40% è il massimo risultato ottenibile con la serie B81 (luglio 2011).
- il PU è l'unico dei 3 con commissione d'ingresso. Quindi un riscatto anticipato al 12° mese è da evitare. E' il più penalizzante in caso di riscatto anticipato fino al 2° anno. Al 3° anno la penalizzazione viene assorbita interamente dalla rivalutazione lasciando comunque un piccolo margine di guadagno. Al 4° anno si ottiene una plusvalenza certa anche in caso di riscatto; dal 5° anno in poi si viaggia che è un piacere ed è tutto grasso che cola. Secondo me è l'unico che stabilisce chiaramente la percentuale e la durata del periodo in cui sono previste le penali in caso di riscatto anticipato. D'altro canto la penalizzazione è limitata ai primi 3 anni, il 4° anno è veramente irrisoria. Sicuramente consigliabile per periodi di giacenza superiori ai 4 anni.
Inoltre la media storica dei rendimenti è decisamente superiore a quella dei BTP ed ovviamente dei BPO. Per esempio la rivalutazione attuale del nostro esempio con il rendimento 2010 = 6,43 - 1,50 = 4,97% riconosciuto agli associati, darebbe un risultato finanziario finale dei nostri 10k = €26.025.
Non mi esprimo sull'opzione di conversione del capitale in rendita prevista dal Premio Unico perchè deve rispondere ad esigenze soggettive. Certamente melius abundare quam deficere anche nelle possibilità di utilizzo del capitale maturato.
Con il BPO il rendimento massimo è già stabilito: è ottenibile solo al completamento del periodo previsto. Quindi valutare bene anche le altre alternative.
Con il BTP il confronto con il PU può diventare interessante nel caso in cui le cedole venissero costantemente investite a quota 100 e con rendimenti pari alla gestione separata. Se le cedole non vengono investite gli interessi sono semplici e quindi non confrontabili con i maggiori interessi composti della gestione separata del PU. Da valutare anche la riduzione del rendimento una volta scontato il bollo di €34,20 l'anno.
Con il PU il valore del rendimento non è certo, ma è storicamente sempre maggiore dei titoli di stato, e la migliore gestione separata è sempre stata maggiore del migliore BTP.
Resta il problema del riscatto anticipato:
il BTP rimane un'incognita (100? + di 100? o - di 100?);
il BPO è penalizzante per tutto il periodo fino alla scadenza naturale a causa del meccanismo degli interessi progressivi;
il PU è penalizzante i primi 4 anni, dal 5° in poi la penale = zero. Patti chiari, amicizia lunga.
Ricordo sempre che "i rendimenti passati non sono una garanzia di quelli futuri", ma credo anche che valga la pena un minimo di rischio in virtù del risultato conseguibile grazie alla potenzialità dei rendimenti ottenuti dalla gestione separata. Male che vada si può sempre uscire dal 5° anno in poi con la totale assenza di penale.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
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mercoledì 3 agosto 2011
Long Term Care e Dread Disease
aggiornamento 6.09.2011
Oggi siamo belli (beh, magari non tutti), giovani e forti: dei leoni alla conquista del mondo e non c'è nulla (diciamo quasi nulla) e niente che ci spaventi o ci possa fermare (forse questo è ancora meno vero). Comunque l'importante è esserne convinti.
Ma come sarà la nostra esistenza col passare degli anni e indipendentemente dalla nostra volontà?
Le analisi e le statistiche parlano chiaro: quella macchina perfetta (quasi perfetta) che è il nostro corpo è destinata inesorabilmente ad un deterioramento progressivo ed un giorno, il più lontano possibile, si fermerà.
Per rendere il più dignitoso possibile questo periodo transitorio della nostra Vita servono due cose solamente: l'affetto dei propri cari e una buona provvista di denaro.
Per l'affetto dei vostri cari non posso insegnarvi nulla: siete sicuramente più bravi di me.
Per garantirvi una sicura provvista di denaro forse può essere utile qualche suggerimento.
Una piccola considerazione: l'ultimo periodo della nostra Vita sarà quello che maggiormente ricorderanno di noi i nostri cari e coloro che ci saranno stati vicino.
Per cui credo che sarebbe una buona cosa cercare di lasciare possibilmente un buon ricordo anche evitando di pesare su di loro oppure facendolo il meno possibile.
Almeno, io la penso così: per me è una questione di dignità.
Allacciate le cinture: si parte!
Una persona è considerata non autosufficiente quando sia incapace, in modo presumibilmente permanente, di svolgere totalmente o parzialmente almeno 3 tra le 4 attività elementari della vita quotidiana (ADL) quali lavarsi, vestirsi, muoversi e mangiare, oppure in caso di malattia mentale invalidante quale l'Alzheimer.
Al verificarsi dello stato di non autosufficienza viene erogato un importo mensile che varia da 500 a 2500€. L'importo erogato è fisso e viene concordato al momento della sottoscrizione. Sarà erogato fino alla sopravvivenza dell'assicurato indipendentemente dalla gravità della patologia e dalle spese necessarie per l'assistenza.
E nel caso invece di gravi patologie che necessitino di cure costose e di prolungate assenze dal lavoro?
In questi casi ci sono strumenti di tutela del tenore vita e garanzia sulla perdita di reddito in caso di gravi patologie non necessariamente mortali (cancro, ictus, infarto, by-pass aorto-coronarico...) che garantiscono un capitale prefissato alla comparsa della patologia.
Si chiamano Criticall Illness o Dread Disease: sono sottoscrivibili dai 18 fino ai 60 anni di età e coprono fino al compimento dei 65 anni; il capitale assicurato va concordato alla stipula del contratto e varia da 10.000 a 250.000€.
Viene erogato l'intero capitale assicurato in unica soluzione al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi assicurati.
Questa soluzione secondo me dovrebbe essere indispensabile per la serenità di un lavoratore autonomo (artigiano, imprenditore, professionista...) perchè non esiste alcun tipo di tutele per queste categorie professionali in caso di mancata produzione del reddito a seguito di lunghe assenze dal lavoro per gravi patologie. Siete completamente abbandonati a voi stessi amici miei: o provvedete voi... o provvedete voi. Potendo scegliere... dovete provvedere voi!
Credo però che sarebbe altamente consigliabile anche per un lavoratore dipendente perchè, a quanto mi risulta, la tutela del reddito da lavoro dipendente in caso di malattia è prevista nella misura del 50% del reddito per i primi 20 giorni di malattia e del 66,66% dal 21° fino ad un massimo di 180 giorni. Dopo tale periodo non è più previsto alcun sostegno economico ed il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore oppure di conservargli il posto fino al suo rientro ma senza alcuno stipendio.
Attenzione: non sto parlando di polizze sanitarie che coprano le spese sostenute per le cure (in Italia per gli interventi di emergenza o di alta chirurgia ci si rivolge normalmente alle strutture pubbliche, quindi non risulterebbe indispensabile una polizza sanitaria); sto parlando di una soluzione assicurativa che garantisce il reddito, evitando le conseguenze derivanti dalla prolungata mancanza di guadagno. Qui il buon senso e la prevenzione imporrebbero di provvedere obbligatoriamente.
Per il caso morte, invalidità funzionale grave permanente, necessità di trapianto di organi vitali o diagnosi di malattia terminale ci sono le classiche temporanee caso morte che coprono fino ai 75 anni. Qui non c'è limite sul capitale assicurato.
Anche qui è prevista l'erogazione dell'intero capitale assicurato in unica soluzione al verificarsi di uno degli eventi assicurati.
Per copertura caso morte, invalidità e trapianto oltre i 75 anni ci sono le miste a vita intera che sono sottoscrivibili fino ai 92 anni e durano tutta la vita. Anche qui non c'è limite sul capitale assicurato.
Tutte le soluzioni che ho indicato sono differenti dalle polizze malattia perchè non pagano le spese sanitarie ma erogano un capitale o una rendita vitalizia predeterminati e indipendentemente dal fatto che siano state sostenute delle spese oppure no. Lo scopo è quello di tutelare e garantire il proprio tenore di vita.
Tutte queste soluzioni hanno un costo annuo costante e che non cambia nel corso degli anni neppure in caso di peggioramento dello stato di salute.
Il costo dipende unicamente dall'età e dallo stato di salute alla sottoscrizione.
Quindi più si è giovani ed in salute e minore sarà il costo del premio annuo da sostenere per il periodo assicurato.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
Oggi siamo belli (beh, magari non tutti), giovani e forti: dei leoni alla conquista del mondo e non c'è nulla (diciamo quasi nulla) e niente che ci spaventi o ci possa fermare (forse questo è ancora meno vero). Comunque l'importante è esserne convinti.
Ma come sarà la nostra esistenza col passare degli anni e indipendentemente dalla nostra volontà?
Le analisi e le statistiche parlano chiaro: quella macchina perfetta (quasi perfetta) che è il nostro corpo è destinata inesorabilmente ad un deterioramento progressivo ed un giorno, il più lontano possibile, si fermerà.
Per rendere il più dignitoso possibile questo periodo transitorio della nostra Vita servono due cose solamente: l'affetto dei propri cari e una buona provvista di denaro.
Per l'affetto dei vostri cari non posso insegnarvi nulla: siete sicuramente più bravi di me.
Per garantirvi una sicura provvista di denaro forse può essere utile qualche suggerimento.
Una piccola considerazione: l'ultimo periodo della nostra Vita sarà quello che maggiormente ricorderanno di noi i nostri cari e coloro che ci saranno stati vicino.
Per cui credo che sarebbe una buona cosa cercare di lasciare possibilmente un buon ricordo anche evitando di pesare su di loro oppure facendolo il meno possibile.
Almeno, io la penso così: per me è una questione di dignità.
Allacciate le cinture: si parte!
Una persona è considerata non autosufficiente quando sia incapace, in modo presumibilmente permanente, di svolgere totalmente o parzialmente almeno 3 tra le 4 attività elementari della vita quotidiana (ADL) quali lavarsi, vestirsi, muoversi e mangiare, oppure in caso di malattia mentale invalidante quale l'Alzheimer.
Le definizioni dettagliate degli ADL (activities of daily living: capacità di svolgere gli atti elementari della vita) sono le seguenti:
• lavarsi: capacità di entrare ed uscire dal bagno, compiere in autonomia le funzioni igieniche; entrare ed uscire dalla vasca o dalla doccia od utilizzare una spugna per lavarsi senza l’aiuto di altre persone;
• vestirsi: capacità di indossare tutti i tipi di vestiario e di protesi eventualmente necessarie, inclusa la capacità di prenderle dal luogo dove sono normalmente custodite senza l’aiuto di altre persone;
• vestirsi: capacità di indossare tutti i tipi di vestiario e di protesi eventualmente necessarie, inclusa la capacità di prenderle dal luogo dove sono normalmente custodite senza l’aiuto di altre persone;
• nutrirsi: capacità di portarsi il cibo, preparato da una terza persona, alla bocca da un piatto o scodella senza l’aiuto di altre persone;
• muoversi: capacità di cambiare posizione, come alzarsi dal letto, trasferirsi su una poltrona o su una sedia a rotelle e viceversa senza l’aiuto di altre persone;
Per prevedere e risolvere i problemi economici derivanti dal queste problematiche, si possono valutare strumenti di tutela che garantiscono un importo mensile predeterminato al verificarsi della non autosufficienza.
Si chiamano Long Term Care (LTC), si possono sottoscrivere dai 18 fino ai 70 anni di età e sono a vita intera, cioè la durata del contratto coincide con la durata della vita dell'assicurato: il pagamento del premio è fino al manifestarsi della non autosufficienza, il pagamento dell'indennizzo sarà fino al sopraggiungere della morte.Al verificarsi dello stato di non autosufficienza viene erogato un importo mensile che varia da 500 a 2500€. L'importo erogato è fisso e viene concordato al momento della sottoscrizione. Sarà erogato fino alla sopravvivenza dell'assicurato indipendentemente dalla gravità della patologia e dalle spese necessarie per l'assistenza.
E nel caso invece di gravi patologie che necessitino di cure costose e di prolungate assenze dal lavoro?
In questi casi ci sono strumenti di tutela del tenore vita e garanzia sulla perdita di reddito in caso di gravi patologie non necessariamente mortali (cancro, ictus, infarto, by-pass aorto-coronarico...) che garantiscono un capitale prefissato alla comparsa della patologia.
Si chiamano Criticall Illness o Dread Disease: sono sottoscrivibili dai 18 fino ai 60 anni di età e coprono fino al compimento dei 65 anni; il capitale assicurato va concordato alla stipula del contratto e varia da 10.000 a 250.000€.
Viene erogato l'intero capitale assicurato in unica soluzione al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi assicurati.
Questa soluzione secondo me dovrebbe essere indispensabile per la serenità di un lavoratore autonomo (artigiano, imprenditore, professionista...) perchè non esiste alcun tipo di tutele per queste categorie professionali in caso di mancata produzione del reddito a seguito di lunghe assenze dal lavoro per gravi patologie. Siete completamente abbandonati a voi stessi amici miei: o provvedete voi... o provvedete voi. Potendo scegliere... dovete provvedere voi!
Credo però che sarebbe altamente consigliabile anche per un lavoratore dipendente perchè, a quanto mi risulta, la tutela del reddito da lavoro dipendente in caso di malattia è prevista nella misura del 50% del reddito per i primi 20 giorni di malattia e del 66,66% dal 21° fino ad un massimo di 180 giorni. Dopo tale periodo non è più previsto alcun sostegno economico ed il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore oppure di conservargli il posto fino al suo rientro ma senza alcuno stipendio.
Attenzione: non sto parlando di polizze sanitarie che coprano le spese sostenute per le cure (in Italia per gli interventi di emergenza o di alta chirurgia ci si rivolge normalmente alle strutture pubbliche, quindi non risulterebbe indispensabile una polizza sanitaria); sto parlando di una soluzione assicurativa che garantisce il reddito, evitando le conseguenze derivanti dalla prolungata mancanza di guadagno. Qui il buon senso e la prevenzione imporrebbero di provvedere obbligatoriamente.
Per il caso morte, invalidità funzionale grave permanente, necessità di trapianto di organi vitali o diagnosi di malattia terminale ci sono le classiche temporanee caso morte che coprono fino ai 75 anni. Qui non c'è limite sul capitale assicurato.
Anche qui è prevista l'erogazione dell'intero capitale assicurato in unica soluzione al verificarsi di uno degli eventi assicurati.
Per copertura caso morte, invalidità e trapianto oltre i 75 anni ci sono le miste a vita intera che sono sottoscrivibili fino ai 92 anni e durano tutta la vita. Anche qui non c'è limite sul capitale assicurato.
Tutte le soluzioni che ho indicato sono differenti dalle polizze malattia perchè non pagano le spese sanitarie ma erogano un capitale o una rendita vitalizia predeterminati e indipendentemente dal fatto che siano state sostenute delle spese oppure no. Lo scopo è quello di tutelare e garantire il proprio tenore di vita.
Tutte queste soluzioni hanno un costo annuo costante e che non cambia nel corso degli anni neppure in caso di peggioramento dello stato di salute.
Il costo dipende unicamente dall'età e dallo stato di salute alla sottoscrizione.
Quindi più si è giovani ed in salute e minore sarà il costo del premio annuo da sostenere per il periodo assicurato.
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venerdì 8 luglio 2011
Sulla congruità del TFM per gli Amministratori di Società
L'Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità e sulla deducibilità del trattamento di fine mandato (T.F.M.) per gli Amministratori di Società a condizione che il trattamento sia stato deliberato dall'Assemblea dei Soci e risulti da atto avente data certa antecedente all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo).
La sentenza 24957 del 10/12/2010 della Corte di Cassazione, sembra mettere finalmente la parola "fine" alla vicenda che aveva visto, nel corso dell'ultimo decennio, un susseguirsi di interpretazioni di varia natura e che, di fatto, permettevano all'Amministrazione Finanziaria di mettere in discussione sia l'entità dei compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, che la deducibilità degli stessi ai fini del reddito di impresa.
Il trattamento di fine mandato è un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci. Può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio.
Il TFM è applicabile agli amministratori di società, ai procuratori, ai consiglieri e, più in generale, a tutti i collaboratori legati all'azienda da un contratto di collaborazione a progetto.
Le forme societarie cui si può applicare sono:
- società di persone (S.n.c. e S.a.s);
- società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- associazioni professionali con particolari caratteristiche;
- enti pubblici o privati;
- qualsiasi soggetto giuridico che stipuli contratti di collaborazione a progetto.
Se il diritto all'indennità risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo):
- la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (è indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l'indennità al netto della ritenuta d'acconto del 20% (circolare 37/E 6/7/01) da versare all'Erario con cod.1040;
- l'indennità incassata dall'amministratore è soggetta a tassazione separata (art.17c del Tuir). L'Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell'imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente alla fine del mandato ovvero, se più favorevole all'amministratore, l'aliquota dell'anno di pagamento.
In mancanza della data certa le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate. L'indennità concorrerebbe integralmente alla formazione del reddito dell'amministratore e sarebbe soggetta a tassazione ordinaria secondo lo stesso trattamento del compenso ricorrente.
Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, si potrebbe alternativamente ottenere con:
a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
b) estratto notarile del libro delle deliberazioni dell'assemblea;
c) autenticazione notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
d) notifica rituale del verbale di delibera all'amministratore stesso;
e) registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
f) invio all'amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.
La società può decidere di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione caso vita, o caso vita + morte, che offre i seguenti vantaggi:
- salvaguarda l'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità (costituzione certa della provvista di fondi necessari alla liquidazione dell'amministratore);
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili (art.1923 c.c.)
Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l'amministratore. In questo secondo caso la plusvalenza maturata durante l'accantonamento è percepita dall'amministratore e non concorrendo alla formazione del suo reddito imponibile è tassata unicamente al 12,5%.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
La sentenza 24957 del 10/12/2010 della Corte di Cassazione, sembra mettere finalmente la parola "fine" alla vicenda che aveva visto, nel corso dell'ultimo decennio, un susseguirsi di interpretazioni di varia natura e che, di fatto, permettevano all'Amministrazione Finanziaria di mettere in discussione sia l'entità dei compensi attribuiti al Consiglio di Amministrazione, che la deducibilità degli stessi ai fini del reddito di impresa.
Il trattamento di fine mandato è un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci. Può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio.
Il TFM è applicabile agli amministratori di società, ai procuratori, ai consiglieri e, più in generale, a tutti i collaboratori legati all'azienda da un contratto di collaborazione a progetto.
Le forme societarie cui si può applicare sono:
- società di persone (S.n.c. e S.a.s);
- società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- associazioni professionali con particolari caratteristiche;
- enti pubblici o privati;
- qualsiasi soggetto giuridico che stipuli contratti di collaborazione a progetto.
Se il diritto all'indennità risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto (nomina o rinnovo):
- la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (è indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l'indennità al netto della ritenuta d'acconto del 20% (circolare 37/E 6/7/01) da versare all'Erario con cod.1040;
- l'indennità incassata dall'amministratore è soggetta a tassazione separata (art.17c del Tuir). L'Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell'imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente alla fine del mandato ovvero, se più favorevole all'amministratore, l'aliquota dell'anno di pagamento.
In mancanza della data certa le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate. L'indennità concorrerebbe integralmente alla formazione del reddito dell'amministratore e sarebbe soggetta a tassazione ordinaria secondo lo stesso trattamento del compenso ricorrente.
Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, si potrebbe alternativamente ottenere con:
a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
b) estratto notarile del libro delle deliberazioni dell'assemblea;
c) autenticazione notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
d) notifica rituale del verbale di delibera all'amministratore stesso;
e) registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
f) invio all'amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.
La società può decidere di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione caso vita, o caso vita + morte, che offre i seguenti vantaggi:
- salvaguarda l'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità (costituzione certa della provvista di fondi necessari alla liquidazione dell'amministratore);
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili (art.1923 c.c.)
Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l'amministratore. In questo secondo caso la plusvalenza maturata durante l'accantonamento è percepita dall'amministratore e non concorrendo alla formazione del suo reddito imponibile è tassata unicamente al 12,5%.
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martedì 5 luglio 2011
Eredi legittimi e polizze vita
Cassazione Civile II, sentenza 6351 del 23-03-2006
Successioni e donazioni - Donazioni indirette - Assicurazione sulla vita
Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
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Successioni e donazioni - Donazioni indirette - Assicurazione sulla vita
Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi.
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Pignorabilità e sequestrabilità delle Polizze sulla Vita
Fonte Assinews:
L'articolo 1923 del codice civile - diritti dei creditori e degli eredi - al primo comma dice: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita quali le caso morte, caso vita, miste, in valuta, index e unit linked, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.
Qualcosa è cambiato quando la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 25 gennaio - 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all'articolo 1923 con l'obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse uno scudo giuridico al riparo dei creditori.
La Corte di Cassazione ritiene che, oggetto delle speciali tutele previste dall'articolo 1923 come impignorabilità e insequestrabilità, siano la rendita o il capitale erogati a favore del contraente o del beneficiario al verificarsi dell'evento per cui è stato stipulato il contratto.
L'indennizzo finale che l'assicuratore paga a favore dei beneficiari nel caso morte e il capitale e/o rendita a favore del contraente o del beneficiario nel caso vita sono esenti da pignoramento, da sequestri e anche dal fallimento.
Il raggiungimento dell'evento assicurato rappresenta la concretizzazione del contratto stipulato e l'indennizzo finale la sua conclusione.
Diversa è l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha sentenziato riguardo ai riscatti effettuati prima che l'evento oggetto di contratto si sia realizzato.
Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell'assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluiscono nel fallimento.
In pratica, l'impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked,…sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell'evento assicurato, altrimenti, se si effettua un disinvestimento anticipato si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori.
Innovativa è invece la pronuncia del Tribunale di Parma del 10.08.2010, con la quale si dichiara la non applicabilità del divieto di pignoramento delle polizze vita a quelle rientranti nelle categorie unit ed index linked.
Negli ultimi anni, il mondo assicurativo ha proposto ai consumatori delle particolari polizze vita che prendono il nome di polizze unit linked ed index linked.
La loro particolarità risiede nel fatto che il premio versato garantisce un rendimento collegato all’andamento di un fondo finanziario (per le unit linked) o di un indice azionario (per le index linked) che può essere riscosso – insieme al capitale versato – non solo in caso di morte dell’assicurato, ma anche alla scadenza naturale del contratto “assicurativo”.
Nella sentenza de qua, il Tribunale di Parma solleva il velo sulla congerie di prodotti finanziari proposti come “assicurazioni sulla vita” precisando la ratio, e di conseguenza il limite di applicazione, del principio di impignorabilità e insequestrabilità delle somme relative all’assicurazione sulla vita, sancito dall’art. 1923 cod. civ.
Pur confermando tale principio, il Tribunale di Parma ha stabilito che le polizze index o unit linked sono da considerarsi prodotti finanziari a tutti gli effetti in quanto le caratteristiche tipiche di “prodotto finanziario” prevalgono sulla componente assicurativa, ancorché presente.
In particolare, il fatto che tali polizze siano contratti legati agli indici di uno o più mercati borsistici significa che l'entità del capitale assicurato dipende interamente da un indice azionario. Inoltre, nella maggior parte dei casi, le polizze sono a premio unico e possono essere sottoscritte per coprire sia il caso vita che il caso morte.
Ne deriva che è del tutto secondario che a tale forma di investimento finanziario sia associata un’assicurazione sulla vita per il periodo dell’investimento.
Costituendo soprattutto un investimento finanziario che non ha la finalità, almeno in via principale, di soddisfare bisogni di carattere previdenziale, tali prodotti non possono beneficiare del divieto di pignorabilità previsto dal legislatore, potendo quindi essere aggrediti con le normali procedure esecutive.
In conclusione, risulta di palmare evidenza che, qualora venisse definitivamente acquisito il principio sostanzialistico espresso dal Tribunale di Parma, si realizzerebbe una forte espansione dei poteri dei creditori di quei soggetti che, proprio per evitare di subire azioni esecutive, hanno sottoscritto polizze index o unit linked nella speranza di approfittare del regime previsto dall’art. 1923 del cod. civ..
Alla luce di questa sentenza vi è una schiera di magistrati che ritiene che tali contratti non siano da ascriversi nei contratti vita e come tali non godano dei benefici di impignorabilità e insequestrabilità e un’altra serie di esperti che invece sostengono l’assoluta appartenenza ai contratti vita perché per il 1882 contengono il rischio demografico anche se in minima parte e quindi sono da ascriversi ai contratti vita.
Resto scettico sui contratti di capitalizzazione che non avendo inserita in polizza la figura dell’assicurato non possono dirsi a pieno titolo contratti vita e come tali non fruiscono dei benefici del 1923 C.C.
Cito per la cronaca anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione a favore dell’impignorabilità di un soggetto al quale il curatore fallimentare voleva nel fallimento far confluire anche una polizza che era stata stipulata in bonis cioè in epoca non sospetta a puro titolo previdenziale che nulla aveva a che fare con il pregiudizio dei creditori e la sentenza ha ribadito il divieto di pignoramento di quelle somme Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (tra Cass. n. 8676/00 e le precedenti Cass. nn. 1811/65; 2802/72; 11975/99) in ordine alla questione se sia o non sia legittimato il curatore del fallimento ad esercitare il riscatto della polizza vita stipulata dal fallito, già in bonis, con l’impresa assicuratrice, stabilendo che “non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della correlativa polizza”.
In conclusione ferma la validità dell’art. 1923 c.c, laddove si evinca la malafede e il dolo in pregiudizio dei creditori oltre al diritto fallimentare e alle revocatorie relative,anche la magistratura ordinaria può giudicare pignorabili e sequestrabili le somme accantonate su un contratto vita; dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi , al di là di sentenze dell’ultima ora frutto più di un vezzo giuridico che di una reale modificazione degli intenti previdenziali stabiliti dal codice, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.
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L'articolo 1923 del codice civile - diritti dei creditori e degli eredi - al primo comma dice: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita quali le caso morte, caso vita, miste, in valuta, index e unit linked, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.
Qualcosa è cambiato quando la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 25 gennaio - 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all'articolo 1923 con l'obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse uno scudo giuridico al riparo dei creditori.
La Corte di Cassazione ritiene che, oggetto delle speciali tutele previste dall'articolo 1923 come impignorabilità e insequestrabilità, siano la rendita o il capitale erogati a favore del contraente o del beneficiario al verificarsi dell'evento per cui è stato stipulato il contratto.
L'indennizzo finale che l'assicuratore paga a favore dei beneficiari nel caso morte e il capitale e/o rendita a favore del contraente o del beneficiario nel caso vita sono esenti da pignoramento, da sequestri e anche dal fallimento.
Il raggiungimento dell'evento assicurato rappresenta la concretizzazione del contratto stipulato e l'indennizzo finale la sua conclusione.
Diversa è l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha sentenziato riguardo ai riscatti effettuati prima che l'evento oggetto di contratto si sia realizzato.
Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell'assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluiscono nel fallimento.
In pratica, l'impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked,…sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell'evento assicurato, altrimenti, se si effettua un disinvestimento anticipato si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori.
Innovativa è invece la pronuncia del Tribunale di Parma del 10.08.2010, con la quale si dichiara la non applicabilità del divieto di pignoramento delle polizze vita a quelle rientranti nelle categorie unit ed index linked.
Negli ultimi anni, il mondo assicurativo ha proposto ai consumatori delle particolari polizze vita che prendono il nome di polizze unit linked ed index linked.
La loro particolarità risiede nel fatto che il premio versato garantisce un rendimento collegato all’andamento di un fondo finanziario (per le unit linked) o di un indice azionario (per le index linked) che può essere riscosso – insieme al capitale versato – non solo in caso di morte dell’assicurato, ma anche alla scadenza naturale del contratto “assicurativo”.
Nella sentenza de qua, il Tribunale di Parma solleva il velo sulla congerie di prodotti finanziari proposti come “assicurazioni sulla vita” precisando la ratio, e di conseguenza il limite di applicazione, del principio di impignorabilità e insequestrabilità delle somme relative all’assicurazione sulla vita, sancito dall’art. 1923 cod. civ.
Pur confermando tale principio, il Tribunale di Parma ha stabilito che le polizze index o unit linked sono da considerarsi prodotti finanziari a tutti gli effetti in quanto le caratteristiche tipiche di “prodotto finanziario” prevalgono sulla componente assicurativa, ancorché presente.
In particolare, il fatto che tali polizze siano contratti legati agli indici di uno o più mercati borsistici significa che l'entità del capitale assicurato dipende interamente da un indice azionario. Inoltre, nella maggior parte dei casi, le polizze sono a premio unico e possono essere sottoscritte per coprire sia il caso vita che il caso morte.
Ne deriva che è del tutto secondario che a tale forma di investimento finanziario sia associata un’assicurazione sulla vita per il periodo dell’investimento.
Costituendo soprattutto un investimento finanziario che non ha la finalità, almeno in via principale, di soddisfare bisogni di carattere previdenziale, tali prodotti non possono beneficiare del divieto di pignorabilità previsto dal legislatore, potendo quindi essere aggrediti con le normali procedure esecutive.
In conclusione, risulta di palmare evidenza che, qualora venisse definitivamente acquisito il principio sostanzialistico espresso dal Tribunale di Parma, si realizzerebbe una forte espansione dei poteri dei creditori di quei soggetti che, proprio per evitare di subire azioni esecutive, hanno sottoscritto polizze index o unit linked nella speranza di approfittare del regime previsto dall’art. 1923 del cod. civ..
Alla luce di questa sentenza vi è una schiera di magistrati che ritiene che tali contratti non siano da ascriversi nei contratti vita e come tali non godano dei benefici di impignorabilità e insequestrabilità e un’altra serie di esperti che invece sostengono l’assoluta appartenenza ai contratti vita perché per il 1882 contengono il rischio demografico anche se in minima parte e quindi sono da ascriversi ai contratti vita.
Resto scettico sui contratti di capitalizzazione che non avendo inserita in polizza la figura dell’assicurato non possono dirsi a pieno titolo contratti vita e come tali non fruiscono dei benefici del 1923 C.C.
Cito per la cronaca anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione a favore dell’impignorabilità di un soggetto al quale il curatore fallimentare voleva nel fallimento far confluire anche una polizza che era stata stipulata in bonis cioè in epoca non sospetta a puro titolo previdenziale che nulla aveva a che fare con il pregiudizio dei creditori e la sentenza ha ribadito il divieto di pignoramento di quelle somme Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (tra Cass. n. 8676/00 e le precedenti Cass. nn. 1811/65; 2802/72; 11975/99) in ordine alla questione se sia o non sia legittimato il curatore del fallimento ad esercitare il riscatto della polizza vita stipulata dal fallito, già in bonis, con l’impresa assicuratrice, stabilendo che “non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della correlativa polizza”.
In conclusione ferma la validità dell’art. 1923 c.c, laddove si evinca la malafede e il dolo in pregiudizio dei creditori oltre al diritto fallimentare e alle revocatorie relative,anche la magistratura ordinaria può giudicare pignorabili e sequestrabili le somme accantonate su un contratto vita; dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi , al di là di sentenze dell’ultima ora frutto più di un vezzo giuridico che di una reale modificazione degli intenti previdenziali stabiliti dal codice, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
lunedì 4 luglio 2011
Art.1923 Codice Civile
Dispositivo dell'art. 1923 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; l.f. 6 ss.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555] (1).
Note
(1) La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Il legislatore infatti stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare. La legge però considera il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto.
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Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; l.f. 6 ss.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555] (1).
Note
(1) La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Il legislatore infatti stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare. La legge però considera il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto.
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domenica 3 luglio 2011
Art.1920 Codice Civile
Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).
Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.
(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
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Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).
Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.
(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.
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venerdì 24 giugno 2011
Previdenza complementare COVIP vs Previdenza alternativa
aggiornamento 9.11.2011
Quello che segue è un confronto tra un piano di previdenza complementare regolamentato dal COVIP ed un piano previdenziale "proprietario" che ho nella "cassetta strumenti" della compagnia per cui lavoro.
Per l'esempio in questione ho considerato un uomo di 35 anni che contribuirà per 35 anni nelle 2 soluzioni e che andrà quindi in pensione a 70 anni.
Prima di iniziare è necessario fare una breve premessa:
La legge Dini n.333 del 8.08.95 (istitutiva del sistema contributivo) aveva previsto l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione in rendita con scadenza decennale.
Il primo aggiornamento previsto nel 2005 non è mai stato attivato.
Nel 2007, con la legge 247 ed il Protocollo del Welfare, si è stabilito un primo aggiornamento dei coefficienti con decorrenza 1 gennaio 2010; successivamente sarà previsto un aggiornamento automatico triennale i cui meccanismi saranno costruiti da una commissione specifica da costituire con le parti sociali.
Questo primo adeguamento introdotto a fine 2009, ha portato ad una diminuzione dei coefficienti da6,136 a 5,620 per un pensionamento a 65 anni (età di pensionamento attuale) e da 7,563 a 6,734 per un pensionamento a 70 anni.
E' inoltre stabilito un innalzamento progressivo e graduale dell'età pensionabile a 70 anni.
Per il nostro confronto ho utilizzato i coefficienti pensionistici dell'INPS relativi al pensionamento a 70 anni perchè sono gli unici su cui poter azzardare il calcolo di una previsione per il futuro in virtù dell'ultima variazione ed un'età di pensionamento di 70 anni perchè dovrebbe essere l'età che consentirà l'accesso al pensionamento alla scadenza del nostro esempio.
La riduzione del coefficiente di 0,829 (pensionamento a 70 anni) corrisponde ad una diminuzione della pensione di 10,9%.
Se in 14 anni (dal 31.12.1995 al 31.12.2009) si è avuto una riduzione del 10,9%, è plausibile pensare che alla scadenza dei prossimi 35 anni la riduzione del coefficiente relativo ai 70 anni di età sarà di un ulteriore 27,25%.
E' quindi possibile prevedere un coefficiente di trasformazione al 31.12.2046 uguale a 4,898.
Il nostro uomo, che chiameremo Mario, ha 35 anni di età, è un professionista che guadagna circa 50k all'anno, ha un'aliquota IRPEF del 37% e aderisce ad un fondo pensione (FPA o PIP); ipotizziamo che il rendimento dal fondo sarà costante e pari al 3% netto annuo per 35 anni.
Il nostro Mario contribuisce al Fondo Pensione per €5.164,57 all'anno e reinveste nel fondo il beneficio fiscale di €1.910,89 (37% di 5.164,57).
Quindi la sua contribuzione annua ai fini previdenziali è di €7.075,46 x 35 anni (il costo effettivo per Mario rimane comunque di €5.164,57 annui).
Al 31.12.2046, data del pensionamento, il nostro amico avrà versato €247.641,10 e maturato interessi per €192.958,90.
La plusvalenza sarà tassata al 11% (192.958,90 – 11% = 171.733,42) ottenendo un montante contributivo di €419.374,52 (247.641,10 + 171.733,42 = 419.374,52).
Il risparmio fiscale reinvestito di €1.910,89 corrispondente al 37% non sarà tassato al percepimento, per cui avremo 2 montanti: un primo montante di €264.205,94 (63% di €419.374,52) che sarà tassato al 9% (come previsto per 35 anni di anzianità contributiva complementare) ottenendo €240.427,41 netti ed un secondo montante non soggetto a tassazione di €155.168,57 (37% di €419.374,52).
La sommatoria dei 2 montanti "netti" darà un capitale complessivo di €395.595,98 che trasformato in rendita con il coefficiente previsto di 4,898 darà una rendita annua netta di €19.376,29.
Ora il nostro protagonista ha un gemello, Franco, che invece ha scelto la soluzione previdenziale assicurativa che ho nella mia cassetta strumenti e che chiameremo "modello tuareg".
Anche per Franco ipotizzeremo un rendimento netto costante del 3%.
Il modello tuareg è realmente sottoscrivibile ed è molto semplice:
- tasso tecnico 2% (rivalutazione minima garantita precalcolata alla sottoscrizione);
- coefficiente di trasformazione in rendita bloccato alla data di sottoscrizione;
- possibilità di scegliere alla scadenza tra capitale o rendita;
- possibilità di scegliere la scadenza per il percepimento (per equità del confronto consideriamo i 70 anni);
- il premio annuo non è deducibile;
- l'importo percepito non sarà soggetto a imposte.
N.B: i risultati che seguono sono quelli riportati nella "soluzione personalizzata" e quindi previsti da contratto.
Il nostro "gemello" verserà €5.164,61 all'anno x 35 anni. Quindi avrà versato in tutto €180.779,85 (5.164,61 x 35 anni + 18,5 diritti d'emissione) e maturato interessi per €139.167,08 (tot. 319.946,93).
La plusvalenza sarà tassata al 12,5% (139.167,08 – 12,5% = 121.771,19) ottenendo un montante contributivo di €302.551,04 (180.779,85 + 121.771,19 = 302.551,04).
A questo punto potrebbe scegliere tra ritirare l'intero capitale o percepire una rendita vitalizia; sceglierà la seconda per assecondare il nostro confronto.
Quindi il suo montante contributivo di €302.551,04 verrà convertito in rendita vitalizia con il coefficiente di trasformazione contrattuale fissato nel 2011 e pari a 6,612.
Questa conversione darà origine ad una rendita vitalizia rivalutabile di €20.004,67 netta che non sarà soggetta a nessun’altra tassazione come previsto dalla vigente normativa.
Sintesi del risultato alla scadenza delle 2 soluzioni:
RENDITA da previdenza COMPLEMENTARE (covip) = €19.376,29 annui (rivalutabili o fissi non mi è ancora chiaro); consideriamo pure che saranno rivalutabili.
RENDITA da previdenza ALTERNATIVA (tuareg) = €20.004,67 annui sicuramente rivalutabili, cioè l'importo della rendita si rivaluterà annualmente successivamente all'erogazione di prima annualità in funzione della rivalutazione annua della gestione separata di riferimento.
Ora è il momento di fare alcune considerazioni:
- con il modello tuareg possiamo scegliere la data di percepimento perchè non siamo vincolati all'età di pensionamento, mentre la regolamentazione COVIP segue l'età di pensionamento pubblica;
- il modello tuareg consente la libera scelta tra capitale e rendita alla scadenza, mentre la previdenza complementare impone la rendita oppure max 50% capitale e 50% rendita (salvo alcune eccezioni in caso di particolari esigenze: acquisto o ristrutturazione prima casa e spese mediche per gravi patologie; comunque sempre tassato al 9% o al 23% in caso di anticipo di capitale precedente al raggiungimento dell'età pensionabile);
- il modello tuareg non segue l'asse ereditario e prevede un beneficiario scelto dall'assicurato, mentre la complementare no e questo può essere un problema per le coppie di fatto o in mancanza di eredi;
- la contribuzione alla previdenza complementare gode di apparenti benefici fino a €5.164,57 annui; dopo tale cifra non ci sono benefici ma permangono comunque le imposte al percepimento;
- nel modello tuareg i vantaggi del coefficiente di trasformazione bloccato aumentano con l'aumentare dell'importo annuo accantonato;
- la rivalutazione al 3% considerata è attualizzata ai rendimenti medi dei fondi pensione, mentre il rendimento medio della soluzione alternativa è da diversi anni sempre superiore al 5% netto (oltre il 6% lordo); ne consegue una prevedibile ulteriore maggiorazione della rendita della soluzione tuareg rispetto a quella prevista e considerata nel confronto.
Si direbbe che il blocco del coefficiente di trasformazione valga più dei benefici fiscali oggi concessi per incentivare la previdenza complementare perchè detti benefici verranno successivamente azzerati dalle imposte (nel migliore dei casi al 9%, altrimenti al 15% con un'anzianità contributiva fino a 15 anni e poi -0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6%) e dalla progressiva riduzione dei coefficienti di trasformazione.
Di fatto l'ufficio delle imposte quello che oggi "regala" domani "pretende".
Inoltre nonostante la differenza di €93.000 tra i montanti delle 2 soluzioni al momento del percepimento (395k contro 302k), il coefficiente di trasformazione bloccato alla sottoscrizione azzera il vantaggio quantitativo del montante maggiore e risulta la soluzione più efficace per valorizzare il proprio capitale ai fini della rendita.
Alcuni commenti:
- nell'esempio è stata considerata una rivalutazione per entrambi del 3%, ma nei fatti la rivalutazione media delle gestioni separate è storicamente superiore a quella della previdenza complementare;
- negli accantonamenti per la complementare vi sono commissioni che variano dallo 0% dei FPN (con costi di gestine che non conosco ma che ci sono) fino al 5% di alcuni PIP, per cui non sono stati considerati;
- il coefficiente di conversione previsto di 4,898% è un'ipotesi calcolata sulla variazione degli ultimi 14 anni, quindi potrebbe risultare maggiore o minore al momento dell'effettivo percepimento.
La tendenza delle compagnie assicurative oggi è quella di eliminare le polizze con coefficienti bloccati per "uniformarsi" alle linee guida della previdenza pubblica e contenere i futuri costi di erogazione.
Il mio consiglio è di approfittarne finchè sono ancora sottoscrivibili.
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tuareg.zero@gmail.com
Quello che segue è un confronto tra un piano di previdenza complementare regolamentato dal COVIP ed un piano previdenziale "proprietario" che ho nella "cassetta strumenti" della compagnia per cui lavoro.
Per l'esempio in questione ho considerato un uomo di 35 anni che contribuirà per 35 anni nelle 2 soluzioni e che andrà quindi in pensione a 70 anni.
Prima di iniziare è necessario fare una breve premessa:
La legge Dini n.333 del 8.08.95 (istitutiva del sistema contributivo) aveva previsto l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione in rendita con scadenza decennale.
Il primo aggiornamento previsto nel 2005 non è mai stato attivato.
Nel 2007, con la legge 247 ed il Protocollo del Welfare, si è stabilito un primo aggiornamento dei coefficienti con decorrenza 1 gennaio 2010; successivamente sarà previsto un aggiornamento automatico triennale i cui meccanismi saranno costruiti da una commissione specifica da costituire con le parti sociali.
Questo primo adeguamento introdotto a fine 2009, ha portato ad una diminuzione dei coefficienti da
E' inoltre stabilito un innalzamento progressivo e graduale dell'età pensionabile a 70 anni.
Per il nostro confronto ho utilizzato i coefficienti pensionistici dell'INPS relativi al pensionamento a 70 anni perchè sono gli unici su cui poter azzardare il calcolo di una previsione per il futuro in virtù dell'ultima variazione ed un'età di pensionamento di 70 anni perchè dovrebbe essere l'età che consentirà l'accesso al pensionamento alla scadenza del nostro esempio.
La riduzione del coefficiente di 0,829 (pensionamento a 70 anni) corrisponde ad una diminuzione della pensione di 10,9%.
Se in 14 anni (dal 31.12.1995 al 31.12.2009) si è avuto una riduzione del 10,9%, è plausibile pensare che alla scadenza dei prossimi 35 anni la riduzione del coefficiente relativo ai 70 anni di età sarà di un ulteriore 27,25%.
E' quindi possibile prevedere un coefficiente di trasformazione al 31.12.2046 uguale a 4,898.
Il nostro uomo, che chiameremo Mario, ha 35 anni di età, è un professionista che guadagna circa 50k all'anno, ha un'aliquota IRPEF del 37% e aderisce ad un fondo pensione (FPA o PIP); ipotizziamo che il rendimento dal fondo sarà costante e pari al 3% netto annuo per 35 anni.
Il nostro Mario contribuisce al Fondo Pensione per €5.164,57 all'anno e reinveste nel fondo il beneficio fiscale di €1.910,89 (37% di 5.164,57).
Quindi la sua contribuzione annua ai fini previdenziali è di €7.075,46 x 35 anni (il costo effettivo per Mario rimane comunque di €5.164,57 annui).
Al 31.12.2046, data del pensionamento, il nostro amico avrà versato €247.641,10 e maturato interessi per €192.958,90.
La plusvalenza sarà tassata al 11% (192.958,90 – 11% = 171.733,42) ottenendo un montante contributivo di €419.374,52 (247.641,10 + 171.733,42 = 419.374,52).
Il risparmio fiscale reinvestito di €1.910,89 corrispondente al 37% non sarà tassato al percepimento, per cui avremo 2 montanti: un primo montante di €264.205,94 (63% di €419.374,52) che sarà tassato al 9% (come previsto per 35 anni di anzianità contributiva complementare) ottenendo €240.427,41 netti ed un secondo montante non soggetto a tassazione di €155.168,57 (37% di €419.374,52).
La sommatoria dei 2 montanti "netti" darà un capitale complessivo di €395.595,98 che trasformato in rendita con il coefficiente previsto di 4,898 darà una rendita annua netta di €19.376,29.
Ora il nostro protagonista ha un gemello, Franco, che invece ha scelto la soluzione previdenziale assicurativa che ho nella mia cassetta strumenti e che chiameremo "modello tuareg".
Anche per Franco ipotizzeremo un rendimento netto costante del 3%.
Il modello tuareg è realmente sottoscrivibile ed è molto semplice:
- tasso tecnico 2% (rivalutazione minima garantita precalcolata alla sottoscrizione);
- coefficiente di trasformazione in rendita bloccato alla data di sottoscrizione;
- possibilità di scegliere alla scadenza tra capitale o rendita;
- possibilità di scegliere la scadenza per il percepimento (per equità del confronto consideriamo i 70 anni);
- il premio annuo non è deducibile;
- l'importo percepito non sarà soggetto a imposte.
N.B: i risultati che seguono sono quelli riportati nella "soluzione personalizzata" e quindi previsti da contratto.
Il nostro "gemello" verserà €5.164,61 all'anno x 35 anni. Quindi avrà versato in tutto €180.779,85 (5.164,61 x 35 anni + 18,5 diritti d'emissione) e maturato interessi per €139.167,08 (tot. 319.946,93).
La plusvalenza sarà tassata al 12,5% (139.167,08 – 12,5% = 121.771,19) ottenendo un montante contributivo di €302.551,04 (180.779,85 + 121.771,19 = 302.551,04).
A questo punto potrebbe scegliere tra ritirare l'intero capitale o percepire una rendita vitalizia; sceglierà la seconda per assecondare il nostro confronto.
Quindi il suo montante contributivo di €302.551,04 verrà convertito in rendita vitalizia con il coefficiente di trasformazione contrattuale fissato nel 2011 e pari a 6,612.
Questa conversione darà origine ad una rendita vitalizia rivalutabile di €20.004,67 netta che non sarà soggetta a nessun’altra tassazione come previsto dalla vigente normativa.
Sintesi del risultato alla scadenza delle 2 soluzioni:
RENDITA da previdenza COMPLEMENTARE (covip) = €19.376,29 annui (rivalutabili o fissi non mi è ancora chiaro); consideriamo pure che saranno rivalutabili.
RENDITA da previdenza ALTERNATIVA (tuareg) = €20.004,67 annui sicuramente rivalutabili, cioè l'importo della rendita si rivaluterà annualmente successivamente all'erogazione di prima annualità in funzione della rivalutazione annua della gestione separata di riferimento.
Ora è il momento di fare alcune considerazioni:
- con il modello tuareg possiamo scegliere la data di percepimento perchè non siamo vincolati all'età di pensionamento, mentre la regolamentazione COVIP segue l'età di pensionamento pubblica;
- il modello tuareg consente la libera scelta tra capitale e rendita alla scadenza, mentre la previdenza complementare impone la rendita oppure max 50% capitale e 50% rendita (salvo alcune eccezioni in caso di particolari esigenze: acquisto o ristrutturazione prima casa e spese mediche per gravi patologie; comunque sempre tassato al 9% o al 23% in caso di anticipo di capitale precedente al raggiungimento dell'età pensionabile);
- il modello tuareg non segue l'asse ereditario e prevede un beneficiario scelto dall'assicurato, mentre la complementare no e questo può essere un problema per le coppie di fatto o in mancanza di eredi;
- la contribuzione alla previdenza complementare gode di apparenti benefici fino a €5.164,57 annui; dopo tale cifra non ci sono benefici ma permangono comunque le imposte al percepimento;
- nel modello tuareg i vantaggi del coefficiente di trasformazione bloccato aumentano con l'aumentare dell'importo annuo accantonato;
- la rivalutazione al 3% considerata è attualizzata ai rendimenti medi dei fondi pensione, mentre il rendimento medio della soluzione alternativa è da diversi anni sempre superiore al 5% netto (oltre il 6% lordo); ne consegue una prevedibile ulteriore maggiorazione della rendita della soluzione tuareg rispetto a quella prevista e considerata nel confronto.
Si direbbe che il blocco del coefficiente di trasformazione valga più dei benefici fiscali oggi concessi per incentivare la previdenza complementare perchè detti benefici verranno successivamente azzerati dalle imposte (nel migliore dei casi al 9%, altrimenti al 15% con un'anzianità contributiva fino a 15 anni e poi -0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6%) e dalla progressiva riduzione dei coefficienti di trasformazione.
Di fatto l'ufficio delle imposte quello che oggi "regala" domani "pretende".
Inoltre nonostante la differenza di €93.000 tra i montanti delle 2 soluzioni al momento del percepimento (395k contro 302k), il coefficiente di trasformazione bloccato alla sottoscrizione azzera il vantaggio quantitativo del montante maggiore e risulta la soluzione più efficace per valorizzare il proprio capitale ai fini della rendita.
Alcuni commenti:
- nell'esempio è stata considerata una rivalutazione per entrambi del 3%, ma nei fatti la rivalutazione media delle gestioni separate è storicamente superiore a quella della previdenza complementare;
- negli accantonamenti per la complementare vi sono commissioni che variano dallo 0% dei FPN (con costi di gestine che non conosco ma che ci sono) fino al 5% di alcuni PIP, per cui non sono stati considerati;
- il coefficiente di conversione previsto di 4,898% è un'ipotesi calcolata sulla variazione degli ultimi 14 anni, quindi potrebbe risultare maggiore o minore al momento dell'effettivo percepimento.
La tendenza delle compagnie assicurative oggi è quella di eliminare le polizze con coefficienti bloccati per "uniformarsi" alle linee guida della previdenza pubblica e contenere i futuri costi di erogazione.
Il mio consiglio è di approfittarne finchè sono ancora sottoscrivibili.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
©riproduzione riservata
giovedì 23 giugno 2011
Mestieri
Un giorno una grossa nave fu rimorchiata in porto per un guasto al motore.
Dopo 2 giorni di inutili tentativi per riavviarlo, il comandante decise di chiamare "uno specialista".
L'omino arrivò con la sua cassetta degli attrezzi e chiese al motorista di riavviare il motore.
Restò immobile ad osservare per alcuni minuti il motore singhiozzare nel vano tentativo di rimettersi in moto.
Quindi aprì la sua cassetta degli attrezzi, estrasse un grosso martello, prese accuratamente la mira e diede una forte martellata in un punto apparentemente insignificante del grosso ingranaggio.
Disse nuovamente al motorista di riavviare il motore della nave.
Il motorista fece quanto detto dall'omino ed il motore si riavviò immediatamente.
L'omino presentò il conto al comandante: 1000 dollari.
Il comandante borbottò dicendo che era assurdo pagare 1000 dollari per un intervento di pochi minuti per di più eseguito con una singola martellata, e quindi pretendeva una nota dettagliata dell'intervento e del costo di ogni singola operazione.
L'omino estrasse il suo blocco fatture e scrisse:
"costo di una martellata = 1 dollaro"
"sapere dove dare la martellata = 999 dollari".
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
mailto:tuareg.zero@gmail.com
Dopo 2 giorni di inutili tentativi per riavviarlo, il comandante decise di chiamare "uno specialista".
L'omino arrivò con la sua cassetta degli attrezzi e chiese al motorista di riavviare il motore.
Restò immobile ad osservare per alcuni minuti il motore singhiozzare nel vano tentativo di rimettersi in moto.
Quindi aprì la sua cassetta degli attrezzi, estrasse un grosso martello, prese accuratamente la mira e diede una forte martellata in un punto apparentemente insignificante del grosso ingranaggio.
Disse nuovamente al motorista di riavviare il motore della nave.
Il motorista fece quanto detto dall'omino ed il motore si riavviò immediatamente.
L'omino presentò il conto al comandante: 1000 dollari.
Il comandante borbottò dicendo che era assurdo pagare 1000 dollari per un intervento di pochi minuti per di più eseguito con una singola martellata, e quindi pretendeva una nota dettagliata dell'intervento e del costo di ogni singola operazione.
L'omino estrasse il suo blocco fatture e scrisse:
"costo di una martellata = 1 dollaro"
"sapere dove dare la martellata = 999 dollari".
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
mailto:tuareg.zero@gmail.com
©riproduzione riservata
martedì 7 giugno 2011
Quando accade l'imprevedibile
John R. Humphries lavorava solo da un mese quando vendette quello che definì "il suo affare più importante".
E' una storia che ha raccontato molte volte alle riunioni MDRT.
Questo primo affare, che si svolse molti anni fa, gli impedì di cambiare lavoro perchè gli diede la religione delle assicurazioni vita.
La storia è la seguente:
<<Lavoravo nella vendita delle assicurazioni vita da circa un mese. Avevo ricevuto un nome riferito da un giovane che mi aveva indirizzato a suo cugino che lavorava come maschera part time in uno dei teatri del quartiere. Aveva solo diciassette anni e andava ancora a sciola.
Un sabato mattina andai nei sobborghi della città per incontrarlo. Non avevo mai visto una casa così misera e trascurata. C'erano una quindicina di corde per stendere i panni tese da un albero all'altro, e tra gli alberi la casa.
La madre faceva la lavandaia per mantenere la famiglia. Le crepe nel legno delle pareti erano rammendate con altre tavole. La casa non aveva mai visto una mano di vernice. Tutto l'ambiente denotava povertà.
Il mio, Tommy Arnold, era in casa e parlammo per una mezz'ora. Il risultato fu che acquistò un'assicurazione vita da 1.500 dollari in 30 rate. Fummo costretti a raddoppiare l'indennizzo sulla polizza per arrivare al premio trimestrale minimo di 7,50 dollari, che mi pagò in contanti.
Tornando in città mi sentivo proprio come un ladro. Ritenevo onestamente di aver rubato 7,50 dollari a quel povero ragazzo.
Quando arrivai in ufficio, andrai dritto dal mio capo e presentai le mie dimissioni. Egli mi chiese il motivo e io gli riferii l'accaduto.
Grazie al cielo Ed Martin, il mio capo (che tra l'altro aveva il dono della pazienza di Giobbe, pazienza che misi alla prova molte altre volte negli anni successivi), passò il resto della mattinata a convincermi a restare nel settore delle assicurazioni vita.
Ogni giorno ringrazio Dio per la sua ineguagliabile comprensione.
Tommy Arnold non fu mai in ritardo nei pagamenti, che veniva a versare in contanti in ufficio.
Quattro pagamenti dopo, quasi un anno dopo l'acquisto della polizza, mentre si tuffava nell'acqua bassa di una piscina pubblica, si ruppe il collo. Tre giorni dopo morì.
Quando chiamai sua madre e le chiesi se potevo venire a portarle l'assegno per il capitale assicurato, rispose: "No, il signor Arnold e io veniamo in città questo pomeriggio e vorremmo passare a trovarla in ufficio."
Arrivarono quel pomeriggio: la signora Arnold aveva 67 anni, era curva, con le mani rese nodose dal duro lavoro. Il signor Arnold aveva circa 70 anni, era invalido da anni e non poteva lavorare. Avevo in mano due assegni da 1.500 dollari l'uno; premi totali pagati, 30 dollari.
Spiegai loro che, se lo desideravano, potevano corrispondere ad una rendita mensile, oppure pagare parte del denaro in contanti, e il resto in rate mensili, ma lei rispose: "No, signor Humphries, il signor Arnold e io andiamo a comprare la nostra casa questo pomeriggio". E, mentre le lacrime le rigavano le guance rugose, disse: "Se non fosse stato per Tommy e per lei, signor Humphries, non avremmo mai saputo cosa vuol dire possedere una casa tutta nostra. Dio la benedica".
Fu allora, e solo allora, che capii in che campo lavoravo. Dissi una breve preghiera di ringraziamento per la saggezza di Ed Martin.
Questo fu indubbiamente il mio affare più importante. Mi fece restare nel settore delle assicurazioni. >>
Trentasei anni più tardi John R. Humphries concluse la sua carriera di agente generale con un'agenzia che aveva prodotto 123 milioni di dollari con 60 agenti a tempo pieno durante l'ultimo anno. Queste cifre sono impressionanti: milioni di dollari, un'agenzia gigantesca, una storia di successo americana iniziata con un povero ragazzo adolescente, un giovane agente e un premio trimestrale di 7,50 dollari.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
tuareg.zero@gmail.com
E' una storia che ha raccontato molte volte alle riunioni MDRT.
Questo primo affare, che si svolse molti anni fa, gli impedì di cambiare lavoro perchè gli diede la religione delle assicurazioni vita.
La storia è la seguente:
<<Lavoravo nella vendita delle assicurazioni vita da circa un mese. Avevo ricevuto un nome riferito da un giovane che mi aveva indirizzato a suo cugino che lavorava come maschera part time in uno dei teatri del quartiere. Aveva solo diciassette anni e andava ancora a sciola.
Un sabato mattina andai nei sobborghi della città per incontrarlo. Non avevo mai visto una casa così misera e trascurata. C'erano una quindicina di corde per stendere i panni tese da un albero all'altro, e tra gli alberi la casa.
La madre faceva la lavandaia per mantenere la famiglia. Le crepe nel legno delle pareti erano rammendate con altre tavole. La casa non aveva mai visto una mano di vernice. Tutto l'ambiente denotava povertà.
Il mio, Tommy Arnold, era in casa e parlammo per una mezz'ora. Il risultato fu che acquistò un'assicurazione vita da 1.500 dollari in 30 rate. Fummo costretti a raddoppiare l'indennizzo sulla polizza per arrivare al premio trimestrale minimo di 7,50 dollari, che mi pagò in contanti.
Tornando in città mi sentivo proprio come un ladro. Ritenevo onestamente di aver rubato 7,50 dollari a quel povero ragazzo.
Quando arrivai in ufficio, andrai dritto dal mio capo e presentai le mie dimissioni. Egli mi chiese il motivo e io gli riferii l'accaduto.
Grazie al cielo Ed Martin, il mio capo (che tra l'altro aveva il dono della pazienza di Giobbe, pazienza che misi alla prova molte altre volte negli anni successivi), passò il resto della mattinata a convincermi a restare nel settore delle assicurazioni vita.
Ogni giorno ringrazio Dio per la sua ineguagliabile comprensione.
Tommy Arnold non fu mai in ritardo nei pagamenti, che veniva a versare in contanti in ufficio.
Quattro pagamenti dopo, quasi un anno dopo l'acquisto della polizza, mentre si tuffava nell'acqua bassa di una piscina pubblica, si ruppe il collo. Tre giorni dopo morì.
Quando chiamai sua madre e le chiesi se potevo venire a portarle l'assegno per il capitale assicurato, rispose: "No, il signor Arnold e io veniamo in città questo pomeriggio e vorremmo passare a trovarla in ufficio."
Arrivarono quel pomeriggio: la signora Arnold aveva 67 anni, era curva, con le mani rese nodose dal duro lavoro. Il signor Arnold aveva circa 70 anni, era invalido da anni e non poteva lavorare. Avevo in mano due assegni da 1.500 dollari l'uno; premi totali pagati, 30 dollari.
Spiegai loro che, se lo desideravano, potevano corrispondere ad una rendita mensile, oppure pagare parte del denaro in contanti, e il resto in rate mensili, ma lei rispose: "No, signor Humphries, il signor Arnold e io andiamo a comprare la nostra casa questo pomeriggio". E, mentre le lacrime le rigavano le guance rugose, disse: "Se non fosse stato per Tommy e per lei, signor Humphries, non avremmo mai saputo cosa vuol dire possedere una casa tutta nostra. Dio la benedica".
Fu allora, e solo allora, che capii in che campo lavoravo. Dissi una breve preghiera di ringraziamento per la saggezza di Ed Martin.
Questo fu indubbiamente il mio affare più importante. Mi fece restare nel settore delle assicurazioni. >>
Trentasei anni più tardi John R. Humphries concluse la sua carriera di agente generale con un'agenzia che aveva prodotto 123 milioni di dollari con 60 agenti a tempo pieno durante l'ultimo anno. Queste cifre sono impressionanti: milioni di dollari, un'agenzia gigantesca, una storia di successo americana iniziata con un povero ragazzo adolescente, un giovane agente e un premio trimestrale di 7,50 dollari.
Per qualsiasi ulteriore info, postate qui o via email.
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